Chi lo vorrà, ed eserciterà la relativa opzione entro il 31 dicembre prossimo, potrà dire addio all’emissione di scontrini e ricevute fiscali: arrivano i registratori telematici che comunicheranno le operazioni all’Agenzia delle entrate. Gli apparecchi saranno comunque in grado di emettere eventuali fatture richieste dai clienti e trasmetterle all’Agenzia.
Dal prossimo al 1° gennaio 2017 tutti i contribuenti IVA che effettuano prestazioni di servizi e cessioni di beni verso i privati possono esercitare l’opzione di memorizzazione elettronica e relativa trasmissione telematica dei dati degli incassi. A stabilirlo è il nuovo regime IVA sui corrispettivi telematici (D.Lgs. n. 127/2015, art.2) che quindi potrebbe mandare in pensione le ricevute fiscali e gli scontrini rilasciati da negozi e altri esercizi commerciali. Spetta però ai contribuenti interessati che hanno facoltà di scegliere tale opzione entro il 31 dicembre dotarsi dei nuovi registratori automatici.
Queste le indicazioni, riporta ‘Italia Oggi’, contenute nella bozza di provvedimento predisposto dall’Agenzia delle entrate in attuazione delle disposizioni dell’art. 2 del dlgs n. 127/2015.
L’articolo in questione, scrive il quotidiano, prevede che “i soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura, a decorrere dal 1° gennaio 2017, possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, con effetto dall’inizio dell’anno solare e per un quinquennio. La memorizzazione e trasmissione dei dati sostituiscono gli obblighi di registrazione dei corrispettivi nel registro di cui all’art. 24 del dpr 633/72, nonché il rilascio di scontrini e ricevute fiscali, fermo restando l’obbligo di emettere la fattura se richiesta dal cliente”.
“La definizione delle caratteristiche degli strumenti tecnologici di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati – si legge su ‘Italia Oggi’ – è demandata a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, che deve stabilire anche le informazioni da trasmettere, le regole tecniche e i termini per la trasmissione”.
Inoltre, “i contribuenti che installeranno i ‘registratori telematici’, se non opteranno per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, potranno utilizzarli come registratori di cassa ai sensi della legge n. 18/1983. I registratori telematici saranno attivati o disattivati dal personale di laboratorio abilitati dall’Agenzia, secondo le disposizioni già previste per i misuratori fiscali, e saranno sottoposti a verificazione biennale”.