La presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato un decreto che specifica tempi di realizzazione, attività funzionali ed obblighi dei Comuni per il nuovo censimento permanente. Si tratta del D.P.C.M. del 12 maggio 2016 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 19 luglio, n.167, intitolato “Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane” introdotto dal decreto legge 179/2012 (il cosiddetto decreto crescita), che prevede nuove modalità per il censimento della popolazione e delle abitazioni, in linea con le politiche di sviluppo europee e con il programma di modernizzazione dell’Istituto nazionale di statistica. Su un nuovo sfondo quindi non verranno più effettuati censimenti a scadenza decennale nè di carattere generale. La nuova rilevazione si avvarrà invece, in maniera integrata, di fonti amministrative diversificate. Il decreto precisa altresì i tempi della rilevazione, istituisce l’archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (Anncsu, che sarà realizzato dall’Istat e dall’agenzia delle Entrate), definendo gli obblighi dei Comuni in relazione alla trasmissione dei dati, alla gestione e all’aggiornamento del piano topografico come pure di quello ecografico. Questo nuovo censimento permanente è rivolto ad accrescere qualità e quantità dell’offerta informativa, alleggerendo il disturbo dei cittadini, i costi, eliminando le rilevazioni su carta e auspicando un impatto organizzativo meno oneroso per i Comuni.
Il primo ciclo di indagini sarà completato non prima del 2021, mentre per la fine del prossimo anno dovrebbero essere definiti con precisione i termini per effettuarle. L’infrastruttura tecnologica sarà ottimizzata dall’Istat e dall’Agenzia delle Entrate entro il 20 agosto. Entro il 20 settembre, invece, i Comuni dovranno nominare il responsabile alla tenuta dello stradario e dell’indirizzario, che sarà abilitato ad inserire e modificare i dati da fornire all’Anncsu. L’archivio conterrà le informazioni relative a specie, denominazione e paradigma di ciascuna area di circolazione urbana, oltre alle informazioni riferite alla lista, codifica, georiferimento dei numeri civici corrispondenti ad essa, codice identificativo unico nazionale di ogni area di circolazione urbana. I dati verranno trasmessi dall’Istituto nazionale di statistica all’Agenzia delle Entrate e da questa archiviati telematicamente con eventuali modifiche ed integrazioni rilevate dai Comuni. Questi ultimi, infine, saranno tenuti ad aggiornare le informazioni entro il mese successivo a quello in cui sarà stata realizzata un’area di circolazione (tutti quegli spazi di suolo pubblico o aperti al pubblico destinati alla viabilità), oppure sarà stata modificata denominazione, numerazione civica, nonché specie di alcune di queste stesse aree.