Le spese per l’assunzione di personale con professionalità sociale negli Ambiti Territoriali Sociali possono essere escluse dal calcolo dei limiti di capacità assunzionale degli enti locali, purché finanziate con risorse esterne vincolate e garantite. È quanto chiarisce la Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 10/2026, intervenendo su una questione sollevata dall’ANCI.
Il principio affermato riguarda in particolare le risorse del Fondo per le non autosufficienze destinate, secondo il DPCM 3 ottobre 2022, al rafforzamento dei Punti Unici di Accesso attraverso nuove assunzioni di personale sociale. Tali risorse, precisa la Corte, rientrano tra i finanziamenti provenienti da altri soggetti e specificamente destinati a nuove assunzioni. Di conseguenza, le relative spese possono essere “neutralizzate” ai fini del calcolo dei valori soglia di sostenibilità finanziaria.
Il quadro normativo di riferimento è quello introdotto dal decreto-legge n. 34/2019, che ha superato il sistema del turn over sostituendolo con un modello basato sul rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti. In questo sistema, il cosiddetto valore soglia rappresenta l’indicatore della sostenibilità complessiva della spesa.
A questa disciplina si affianca la norma sulle assunzioni etero-finanziate (art. 57 del decreto-legge n. 104/2020), che consente di non considerare nel calcolo le spese di personale interamente coperte da finanziamenti esterni, a condizione che siano espressamente destinati a nuove assunzioni e previsti da disposizioni normative.
La Corte sottolinea però che si tratta di una deroga rigorosa, applicabile solo in presenza di tre condizioni: le risorse devono provenire da soggetti esterni, devono avere una destinazione vincolata alle assunzioni e devono essere effettivamente garantite per tutta la durata del finanziamento. In assenza anche di uno solo di questi requisiti, le spese tornano a incidere pienamente sui limiti assunzionali.
Nel caso specifico, il Fondo per le non autosufficienze – finanziamento statale trasferito a Regioni ed enti locali – soddisfa tali condizioni, essendo vincolato per legge al potenziamento dei servizi sociali e alla copertura di nuove assunzioni.
Ne consegue che gli enti locali possono escludere queste spese dal calcolo della capacità assunzionale, ma solo entro i limiti e per il periodo in cui il finanziamento è effettivamente disponibile. Resta inoltre fondamentale l’obbligo di dimostrare la piena tracciabilità delle risorse e la loro destinazione integrale alle assunzioni previste.