Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero del Lavoro n. 2 del 13 gennaio 2026, si aggiorna in modo significativo la disciplina del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), già regolata dal decreto 106/2020. Le modifiche, in vigore dal 9 aprile 2026, puntano a rendere più omogenee le procedure su tutto il territorio nazionale, rafforzando al tempo stesso trasparenza e semplificazione amministrativa.
Il provvedimento ridefinisce anche le competenze: agli uffici regionali del RUNTS spettano i procedimenti relativi alla maggior parte degli enti del Terzo settore (come organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed enti filantropici), mentre l’ufficio statale sarà competente per le reti associative.
Tra le novità più rilevanti spicca l’introduzione della figura del delegato del rappresentante legale. Si tratta di un soggetto fiduciario che può essere incaricato di gestire le pratiche sul portale RUNTS, con due modalità: una limitata alla compilazione e invio delle istanze, oppure una più ampia che comprende anche la firma digitale e la responsabilità diretta delle dichiarazioni. La delega, conferibile e revocabile online, potrà riguardare iscrizioni, variazioni, cancellazioni, accesso al 5×1000 e deposito dei bilanci.
Importanti cambiamenti riguardano proprio i bilanci: il termine per il deposito non sarà più fissato al 30 giugno, ma entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, facilitando gli enti con esercizi non coincidenti con l’anno solare. Sempre in un’ottica di trasparenza, viene esteso a tutti gli enti l’obbligo di aggiornare annualmente i dati su associati, volontari e lavoratori, ma solo in caso di variazioni.
Il decreto interviene anche sulle procedure per il riconoscimento della personalità giuridica, introducendo modalità più snelle di attestazione del patrimonio, e disciplina in modo più dettagliato i casi di cancellazione dal RUNTS e la devoluzione del patrimonio, con regole semplificate per gli enti di piccole dimensioni.
Sul fronte delle comunicazioni, il portale RUNTS diventa il canale principale, mentre viene reso obbligatorio per tutti gli enti dotarsi di una PEC propria. Viene inoltre riconosciuta la possibilità per i comitati di acquisire la qualifica di ente del Terzo settore e, se in possesso dei requisiti, la personalità giuridica.
Tra le altre novità, anche chiarimenti sui modelli standard di statuto e sull’impossibilità per un ente di essere iscritto contemporaneamente in più sezioni incompatibili del registro.
Infine, il decreto si inserisce nel percorso di riforma avviato con le recenti disposizioni normative e fissa al 31 marzo 2026 il termine ultimo per le ex ONLUS per iscriversi al RUNTS senza obbligo di devoluzione del patrimonio.
L’obiettivo complessivo è rendere il sistema più efficiente, digitale e accessibile, rispondendo alle esigenze operative degli enti e garantendo maggiore chiarezza nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Vai alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali