La Carta europea della disabilità potrà essere utilizzata come documento valido per accedere al voto assistito nei seggi elettorali. È quanto chiarisce la circolare n. 32 del 13 marzo 2026 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, che introduce indicazioni operative per semplificare le procedure e uniformare le prassi durante le operazioni di voto.
La normativa già prevede che gli elettori con disabilità tali da impedire l’esercizio autonomo del voto – come persone non vedenti, con gravi limitazioni agli arti superiori, paralisi o impedimenti di analoga gravità – possano votare con l’assistenza di un accompagnatore di fiducia. Quest’ultimo può essere un familiare o un’altra persona scelta dall’elettore, purché iscritta nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano.
Finora l’ammissione al voto assistito poteva avvenire in diversi modi: attraverso l’annotazione permanente sulla tessera elettorale con la sigla “AVD”, quando l’impedimento fisico è evidente, tramite il libretto di pensione di invalidità civile con indicazione di cecità assoluta oppure presentando un certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale.
La circolare interviene dopo diverse segnalazioni di associazioni e cittadini con disabilità che hanno evidenziato difficoltà operative in alcuni seggi, dove veniva richiesto sistematicamente il timbro “AVD” sulla tessera elettorale anche nei casi in cui l’impedimento fosse evidente o fossero presenti altre forme di certificazione. Una prassi che in alcuni casi ha rallentato o complicato l’accesso al voto.
Per questo il Ministero ha chiarito che tra i documenti idonei può essere considerata anche la EU Disability Card quando riporta la lettera “A”, indicazione visibile sulla parte anteriore della carta che segnala la necessità di accompagnatore. La carta, rilasciata tramite procedura online sul sito dell’INPS, è uno strumento europeo pensato per facilitare il riconoscimento della condizione di disabilità e l’accesso a servizi e agevolazioni senza dover esibire ulteriori certificazioni sanitarie.
La presenza della lettera “A” identifica persone maggiorenni non autosufficienti titolari di indennità di accompagnamento per cecità assoluta o altre gravi condizioni. In questi casi il presidente di seggio potrà quindi ammettere l’elettore al voto assistito sulla base della carta stessa.
Nel verbale delle operazioni elettorali dovrà comunque essere annotato il ricorso al voto assistito, ad esempio con la dicitura “Voto assistito con EU Disability Card – A”, evitando però l’indicazione di dettagli sanitari, nel rispetto della privacy.
La circolare richiama inoltre l’attenzione dei presidenti di seggio su alcune situazioni segnalate durante le consultazioni elettorali, come i casi di elettori con disturbi del neurosviluppo o disabilità intellettive che, pur avendo votato autonomamente, non riescono poi a richiudere la scheda prima di consegnarla. In queste circostanze, i componenti del seggio sono invitati a fornire un aiuto pratico per richiudere la scheda, adottando tutte le cautele necessarie per garantire la segretezza del voto e salvaguardare la volontà dell’elettore.
Le prefetture sono state invitate a diffondere il contenuto della circolare ai sindaci, ai segretari comunali e, attraverso loro, ai presidenti di seggio, affinché le nuove indicazioni vengano applicate in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
Circolare DAIT n.32/2026