Nel reclutamento delle Forze armate, la valutazione dei requisiti psicofisici degli aspiranti spetta in via esclusiva agli organi sanitari militari e costituisce un giudizio tecnico discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo in casi eccezionali. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, sezione II, con la sentenza n. 503 del 21 gennaio 2026.
Secondo i giudici, il sindacato giurisdizionale è limitato alle ipotesi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o abnormità della valutazione, restando escluso ogni controllo di merito. Non è quindi consentito al giudice sostituirsi alle commissioni mediche militari né procedere a una rivalutazione del quadro clinico dell’aspirante, purché il giudizio di inidoneità sia adeguatamente motivato sulla base di criteri tecnico-scientifici attendibili.
Nel caso esaminato, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la dichiarazione di non idoneità fondata sull’esistenza di un follow up oncologico. La particolare prestanza psicofisica richiesta per il servizio militare giustifica infatti la rilevanza anche di mere imperfezioni, secondo una disciplina tecnica speciale e autosufficiente propria dell’ordinamento militare. Il monitoraggio oncologico, pur in assenza di disturbi funzionali attuali, comporta un rischio di recidiva e la necessità di controlli continuativi, elementi sufficienti a incidere sul giudizio di idoneità.
In motivazione, la sezione ha inoltre escluso l’applicazione alle Forze armate della legge n. 193 del 2023, in materia di tutela delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, richiamando l’autonomia dell’ordinamento militare. Proprio su questo profilo, il Consiglio di Stato ha disposto la trasmissione della decisione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero della Difesa, ai sensi dell’articolo 58 del regio decreto n. 444 del 1942.
Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato