Il giudizio di conto degli enti locali può proseguire anche in assenza di un formale e separato atto di parifica, purché il conto presenti elementi sostanzialmente equivalenti. Lo ha stabilito la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria, con sentenza del 19 maggio 2025, intervenendo in un giudizio promosso dalla Procura regionale nei confronti di una società incaricata della riscossione.
Secondo i giudici contabili, il visto di regolarità apposto dal responsabile del servizio finanziario dell’ente, così come l’approvazione del conto da parte del consiglio o della giunta, devono essere considerati atti equipollenti alla parificazione. Questo perché, negli enti locali, il responsabile del servizio finanziario è anche responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 e il suo visto presuppone la verifica della conformità delle scritture dell’agente della riscossione a quelle dell’ente.
Analoga funzione svolge l’approvazione da parte dell’organo politico, che si fonda sul parere tecnico dello stesso responsabile finanziario. In presenza di tali presupposti, dunque, non può essere dichiarata l’improcedibilità del giudizio di conto per la sola mancanza di un atto formale di parifica.
La Corte ha inoltre affrontato il tema della regolarità formale dei conti giudiziali. Anche quando il conto dell’agente della riscossione non rispetta né lo schema previsto dall’articolo 621 del regolamento di contabilità generale dello Stato né il cosiddetto “Modello 21”, ma si limita a indicare gli importi complessivamente riscossi e riversati su base mensile, il giudizio resta procedibile. Tali irregolarità, infatti, integrano una mera nullità e non un’inesistenza del conto, e possono essere sanate nel corso dell’istruttoria.
La pronuncia ribadisce così un principio di sostanza: ciò che rileva, ai fini della procedibilità del giudizio di conto, è la possibilità di verificare la gestione delle risorse pubbliche, anche in presenza di carenze formali emendabili.
Fonte: Rassegna massimario della Corte dei Conti