Con sentenza-ordinanza del 31 dicembre 2025, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Basilicata ha affrontato il tema della procedibilità del giudizio di conto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con particolare riferimento ai versamenti diretti effettuati dai contribuenti e non iscritti a ruolo.
La Corte ha escluso che tali poste presentino profili di indeterminatezza tali da impedire il giudizio, chiarendo che l’incertezza rilevata in giurisprudenza riguarda esclusivamente i crediti fiscali iscritti a ruolo e non riscossi per inesigibilità, oggetto di ripetute proroghe del discarico amministrativo. In presenza di versamenti diretti, invece, il carico del conto del concessionario risulta definito e il giudizio ex art. 145 e seguenti del Codice di giustizia contabile è pienamente procedibile.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il regime dei cosiddetti “decreti di tolleranza”, attraverso i quali, fino all’esercizio 2019, l’Agenzia delle Entrate autorizzava il concessionario a compensare le somme dovute all’Erario con gli importi rimborsati ai contribuenti a seguito di sgravi per tributi indebitamente richiesti. Tale meccanismo, previsto nel quadro transitorio successivo alla riforma della riscossione, è stato superato a partire dal 2020, quando è venuta meno l’emissione di nuovi decreti ed è stata introdotta la compensazione diretta su contabilità speciale.
Nonostante ciò, nei conti giudiziali successivi continuano a figurare, senza variazioni, gli importi dei decreti di tolleranza emessi nel regime precedente. Secondo la Corte, l’accertamento delle poste a debito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, a partire dal conto 2019, richiede quindi una verifica puntuale non solo dei decreti richiamati nei conti, ma anche delle richieste di rimborso che ne costituiscono il presupposto.
Per tale ragione, la Sezione ha disposto un’acquisizione istruttoria, rimettendo gli atti al magistrato istruttore affinché venga accertata la correttezza e la consistenza degli importi riportati nei conti giudiziali, anche con riferimento agli esercizi successivi.
Fonte: Rassegna massime della Corte dei Conti