Con la sentenza n. 10032 del 18 dicembre 2025, la sezione V del Consiglio di Stato torna a soffermarsi sull’interpretazione della lex specialis di gara e sulla distinzione tra raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi stabili ai fini dell’attribuzione dei punteggi alle offerte.
Il Collegio ribadisce, in primo luogo, un principio consolidato: le clausole del bando devono essere interpretate applicando i criteri propri dei contratti, a partire da quello letterale e sistematico. Non è consentito attribuire alle previsioni significati impliciti o inespressi, né ricorrere a letture “integrative” del testo. Solo in presenza di ambiguità evidenti è possibile privilegiare l’interpretazione più favorevole al concorrente.
Muovendo da questo presupposto, il Consiglio di Stato esclude la possibilità di una lettura cumulativa delle clausole che disciplinano l’attribuzione del punteggio quando la lex specialis distingue chiaramente tra partecipazione in forma di concorrente plurisoggettivo, come i RTI, e partecipazione in forma consortile. Anche nel caso in cui un RTI sia composto da consorzi stabili, occorre fare riferimento esclusivamente alle regole previste per il concorrente plurisoggettivo, senza sommare criteri diversi. Una soluzione opposta, osserva la sentenza, finirebbe per violare il principio di certezza del diritto.
I giudici chiariscono inoltre che non è corretto richiamare altre disposizioni del bando dettate per finalità differenti, come quelle relative al possesso dei requisiti di partecipazione e alla documentazione, ambiti nei quali il codice dei contratti pubblici impone regole specifiche e più rigorose.
Infine, la decisione ritiene non irragionevole la scelta della lex specialis di valorizzare il rating del soggetto esecutore quando il consorzio stabile partecipa singolarmente alla gara, e di non attribuire lo stesso rilievo quando il consorzio partecipa all’interno di un RTI. La diversa disciplina trova giustificazione nella natura distinta dei due istituti: i raggruppamenti temporanei sono “raggruppamenti di scopo”, nei quali le imprese conservano la propria autonomia e assume rilievo il mandatario, mentre i consorzi stabili sono soggetti collettivi dotati di una propria struttura imprenditoriale, che operano attraverso un rapporto organico stabile con le consorziate.
La pronuncia si inserisce così nel solco di una giurisprudenza attenta al rispetto del dato testuale del bando e alla coerenza sistematica delle regole di gara, offrendo un chiarimento rilevante per stazioni appaltanti e operatori economici.
Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato