I dirigenti amministrativi o della Polizia Locale di un Comune non possono svolgere anche le funzioni di avvocato dell’ente, così come i dirigenti dell’Avvocatura non possono assumere il ruolo di Comandante della Polizia Locale. È il chiarimento fornito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con un Parere Anticorruzione approvato il 21 gennaio 2026, che richiama la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato.
Il caso nasce dalla richiesta di un sindaco di un Comune del Sud Italia, che aveva chiesto ad Anac se fosse possibile affidare l’incarico di avvocato dell’Ufficio legale e contenziosi a un dipendente comunale già comandante della Polizia Locale.
Nel rispondere, Anac ha ribadito l’orientamento prudente dei giudici amministrativi sull’attribuzione ai comandanti dei vigili di incarichi gestionali ulteriori, a causa del rischio di sovrapposizioni e conflitti d’interesse. Dopo la legge di stabilità 2016, tali incarichi aggiuntivi sono stati ritenuti ammissibili solo se collegati alle funzioni previste dalla legge quadro n. 65 del 1986 e se rientrano nell’ambito della gestione o dell’amministrazione attiva.
A sostegno di questa linea viene citata la sentenza del Consiglio di Stato n. 2518 del 15 marzo 2024, che riconosce la possibilità per gli enti locali di ampliare le competenze del Comandante della Polizia Locale, ma solo nel rispetto dei principi di imparzialità e di prevenzione dei conflitti d’interesse. La legge di stabilità 2016, sottolinea il Consiglio di Stato, ha natura eccezionale e derogatoria e per questo deve essere interpretata in modo rigoroso.
La deroga, inoltre, opera in un solo senso: consente ai dirigenti dell’Avvocatura e della Polizia Locale di assumere temporaneamente funzioni dirigenziali ordinarie, ma non permette il passaggio inverso né la sovrapposizione stabile di ruoli incompatibili. Resta quindi in capo ai Comuni l’obbligo di prevenire anche potenziali conflitti d’interesse tra le diverse attività attribuite ai propri dirigenti.
Maggiori informazioni e tutta la documentazione nella nota ANAC