Sono disponibili sul sito del Garante per la protezione dei dati personali (Garante privacy) le nuove faq (domande frequenti) riguardanti il trattamento dei dati personali dei candidati durante le procedure concorsuali e selettive della pubblica amministrazione.
Realizzate in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica, le linee guida mirano a fornire alle amministrazioni indicazioni pratiche per rispettare la privacy dei partecipanti e, al tempo stesso, garantire la necessaria trasparenza. L’iniziativa si inserisce nel contesto delle novità introdotte dal decreto legge 25/2025 (convertito in Legge n. 69/2025), che promuovono l’uso del Portale InPA per la centralizzazione del reclutamento.
I punti chiave: cosa si può e cosa non si può pubblicare online
Le faq nascono dall’esigenza di coordinare le norme sulla trasparenza con quelle sulla protezione dei dati, un tema che genera numerosi reclami e quesiti all’Autorità. Il documento chiarisce i limiti della diffusione online, che, a differenza delle tradizionali affissioni, è considerata una forma di diffusione particolarmente invasiva.
In sintesi, i principi fondamentali sono:
- Graduatoria finale: per adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza, le amministrazioni devono pubblicare online la graduatoria finale contenente i dati dei soli vincitori (nome, cognome, posizione e, solo in caso di omonimia, la data di nascita).
- Esclusi e idonei: I dati dei candidati non vincitori (idonei e non idonei) non devono essere pubblicati online, poiché la partecipazione e l’esito di un concorso sono informazioni che meritano adeguata protezione.
- Documenti riservati: le graduatorie intermedie (di merito, con titoli e riserve) e gli atti endoprocedimentali, così come i verbali delle prove orali, non vanno diffusi pubblicamente. Devono invece essere messi a disposizione dei soli partecipanti in un’area riservata del Portale InPA o del sito dell’amministrazione.
- Informazioni sensibili: è vietata la pubblicazione online di informazioni relative a titoli di preferenza/precedenza o cause di esclusione/ammissione con riserva. Tali dettagli, infatti, possono involontariamente rivelare dati sensibili come lo stato di salute dei candidati o dei loro familiari, la cui diffusione è vietata.
- Limiti del bando: il bando di concorso o un regolamento interno non possono in nessun caso autorizzare la pubblicazione di dati personali diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale, al fine di garantire un livello uniforme di tutela in tutto il Paese.
L’obiettivo è bilanciare in modo efficace il diritto alla protezione dei dati con le esigenze di trasparenza, assicurando il buon andamento della pubblica amministrazione.
Fonte: Garante Privacy