Con la sentenza n. 5774 del 31 luglio 2025, la Sezione VIII del TAR Campania (presidente Corciulo, estensore De Falco) ha chiarito i rapporti tra giudizio penale e potere amministrativo in materia edilizia, in particolare riguardo all’annullamento in autotutela di un permesso di costruire in sanatoria.
Il Tribunale ha affermato che il giudicato penale che accerti l’illegittimità di un titolo edilizio non impedisce all’amministrazione comunale di intervenire, ma la vincola a ritirare il titolo dichiarato illegittimo, anche oltre il termine ordinario per l’esercizio dell’autotutela. Ciò accade quando il giudice penale, nel decidere sull’istanza di revoca dell’ordine di demolizione, accerti l’illiceità dell’abuso e l’incompatibilità del titolo sanante.
Il TAR ha inoltre precisato che, in simili casi, lo spazio di valutazione dell’autorità amministrativa è molto limitato: l’intervento del Comune si configura come un atto di leale collaborazione con l’autorità giudiziaria, che ha già esercitato in via definitiva i poteri repressivi e sanzionatori.
La pronuncia richiama il principio secondo cui l’ordine di demolizione emesso dal giudice penale non passa in giudicato in senso stretto, potendo essere revocato se sopraggiungono provvedimenti amministrativi incompatibili, come un valido titolo in sanatoria. Tuttavia, qualora tale titolo sia ritenuto illegittimo, la revoca dell’ordine non può essere concessa e l’amministrazione deve procedere al ritiro del permesso.
Il TAR ribadisce infine che l’ordine di demolizione è espressione di un potere autonomo del giudice penale, che ne verifica la compatibilità con eventuali atti amministrativi intervenuti successivamente, mentre spetta al pubblico ministero curarne l’esecuzione.
Ufficio Massimario del Consiglio di Stato