Con la sentenza n. 129 del 3 settembre 2025, la Sezione III d’Appello della Corte dei conti (presidente Tammaro Maiello, relatore Oriella Martorana) ha ribadito che i membri dei Collegi sindacali delle società in house rispondono dinanzi alla giurisdizione contabile per eventuali danni erariali.
La decisione smentisce la tesi degli appellanti, secondo cui il decreto legislativo n. 175/2016 (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica) avrebbe escluso i sindaci dalla responsabilità erariale, limitandola ai soli amministratori e dipendenti.
La Corte ha chiarito che l’articolo 12 del decreto, letto nel suo complesso, non elimina la competenza del giudice contabile. La norma distingue infatti tra le azioni civili di responsabilità — che riguardano gli organi di amministrazione e controllo — e il danno erariale, per il quale resta ferma la giurisdizione della Corte dei conti. Tale interpretazione, osservano i giudici, è confermata anche dai lavori parlamentari che accompagnarono l’approvazione del testo normativo.
Nel caso specifico, i componenti del Collegio sindacale avevano partecipato alla riunione del Consiglio di amministrazione in cui fu deciso il conferimento di un incarico poi ritenuto irregolare. La loro condotta omissiva, inserendosi nell’attività amministrativa della società, integra dunque un rapporto di servizio idoneo a fondare la responsabilità contabile.
Infine, la Corte ha ricordato che, secondo un orientamento consolidato, la giurisdizione contabile può concorrere con quella ordinaria, consentendo la contemporanea azione civile e contabile per gli stessi fatti dannosi.
Fonte: Rassegna massime Corte dei Conti