Il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 ha emesso l’ordinanza numero 244 del 6 agosto 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2025. Il provvedimento introduce importanti modifiche e integrazioni al Testo unico della ricostruzione privata (TURP) e ad altre ordinanze, con l’obiettivo di rendere più semplici e veloci gli interventi a favore dei cittadini e delle imprese colpite nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Le principali misure dell’ordinanza 244
L’ordinanza interviene su quattro aree cruciali, alleggerendo i vincoli per i beneficiari e ampliando l’accesso ad alcune agevolazioni.
1. Acquisto di immobili in alternativa alla delocalizzazione: meno vincoli sulla superficie
L’articolo 1 modifica l’articolo 30 del TURP (Acquisto di edificio abitativo in alternativa alla delocalizzazione), introducendo maggiore flessibilità:
- Tolleranza dimensionale: la superficie utile complessiva del nuovo immobile può essere similare a quella preesistente, con una tolleranza del 10 per cento in aumento o in riduzione. In precedenza, era ammessa unicamente una superficie inferiore. Il calcolo del costo convenzionale si baserà comunque sulla superficie inferiore tra le due.
- Estensione della facoltà: la possibilità di optare per l’acquisto di un immobile alternativo è estesa anche nei Comuni che avevano già adottato o approvato i Piani Strategici di Ricostruzione (PSR) o piani attuativi alla data di entrata in vigore del TURP. Questi Comuni dovranno ora pubblicare un avviso pubblico per rendere noto il beneficio.
2. Incremento dei costi parametrici per la Classe III
L’articolo 2 integra l’Allegato 5 del TURP per adeguare i costi:
- È previsto un incremento del 5 per cento dei costi parametrici per tutti gli edifici la cui Classe d’uso, ai fini della determinazione dell’azione sismica, sia pari alla Classe III.
3. Contributo al 100 per cento per aggregati edilizi
L’articolo 3 modifica l’ordinanza n. 51 del 2018 per estendere il contributo massimo:
- Il contributo del 100 per cento si applica anche agli interventi compresi negli aggregati edilizi da recuperare con intervento unitario, previa individuazione con delibera comunale, anche se non destinati ad abitazione principale o attività produttiva.
- Tale misura è volta a sbloccare gli interventi più complessi e a garantire la coerenza con la disciplina per il sisma de L’Aquila del 2009, in particolare per gli edifici inagibili dal sisma del 1997.
- Il contributo per le finiture interne resta subordinato alla presenza di un’abitazione principale o di un’attività produttiva in esercizio al momento del sisma nell’aggregato.
4. Anticipazione Iva estesa a beni strumentali
L’articolo 4 interviene sull’ordinanza n. 140 del 2023 (Fondo per le anticipazioni Iva):
- L’anticipazione Iva, istituita per fronteggiare le difficoltà finanziarie delle imprese, è ora concessa anche per le spese relative al riacquisto o alla riparazione di beni mobili strumentali, prodotti e/o scorte, come già individuati dall’articolo 45 del TURP.
5. Nuove disposizioni transitorie e norme di maggior favore
L’articolo 5 sostituisce l’articolo 10 dell’ordinanza n. 222 del 2025 per estendere l’applicazione delle disposizioni più favorevoli sui costi parametrici:
- La facoltà di avvalersi delle disposizioni di maggior favore dell’ordinanza n. 222 è riconosciuta anche a chi ha già ottenuto il decreto di concessione del contributo, ma non ha ancora percepito somme a titolo di stato di avanzamento lavori (salvo l’anticipo massimo del 30 per cento).
- Tale facoltà è estesa anche a chi ha ottenuto la concessione del contributo con la normativa previgente al TURP.
- Per tutti questi soggetti, l’applicazione delle norme più favorevoli è vincolata all’espressa rinuncia a usufruire delle disposizioni relative al Superbonus (articolo 119, commi 1-ter e 4-quater del decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i.).
L’ordinanza, motivata dall’urgenza, è stata dichiarata immediatamente efficace (Articolo 7).