La legge di gara che non rispetta l’obbligo di inserire i Criteri ambientali minimi (CAM), come previsto dall’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, deve essere impugnata immediatamente, non appena pubblicato il bando.
È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza della Sezione V, n. 6651 del 25 luglio 2025 (Pres. Caringella, Est. Perrelli), che consolida l’orientamento sulla necessità dell’impugnazione immediata della lex specialis in tre specifiche ipotesi:
- Totale assenza dei CAM: Se la documentazione di gara e progettuale omette completamente l’indicazione dei CAM, configurando una grave carenza di dati essenziali per formulare l’offerta.
- Mero rinvio al decreto CAM: Quando il rinvio al decreto di adozione dei CAM non è sufficiente e si traduce comunque in una grave mancanza di dati necessari all’offerta, a seconda del tipo di contratto.
- Indicazione non conforme e preclusiva: Se le clausole, pur indicando i CAM, risultano non conformi al decreto e l’operatore economico interessato dimostra che esse precludono di fatto una utile partecipazione alla gara (ad esempio, per oneri sproporzionati o impossibilità di partecipare).
Nessun contrasto giurisprudenziale
Nella motivazione della sentenza, il Consiglio di Stato ha chiarito che non sussiste alcun contrasto giurisprudenziale tale da rendere necessario un rinvio all’Adunanza plenaria. L’orientamento espresso è stato ritenuto coerente con la giurisprudenza precedente:
- Le sentenze Sez. V, n. 3542 e n. 3411 del 2025, che avevano ritenuto irricevibili i ricorsi, riguardavano casi in cui la mancata indicazione dei CAM aveva impedito la formulazione di un’offerta consapevole.
- La sentenza Sez. III, n. 4385 del 2025, pur ammettendo l’impugnazione successiva all’aggiudicazione, aveva fatto salva l’ipotesi di illegittimità della legge di gara che impedisse la formulazione dell’offerta, confermando così l’onere di impugnazione immediata.
La coerenza con i principi del nuovo codice
L’onere di tempestiva impugnazione in presenza di una lex specialis preclusiva è giustificato da tre ragioni principali, in linea con il nuovo Codice degli appalti:
- Ratio dei CAM: È coerente con l’obiettivo dei CAM di promuovere una politica di appalti pubblici “verdi”, sostenibile e circolare.
- Principi di buona fede e affidamento: Rispetta i principi di buona fede e tutela dell’affidamento (art. 5 d.lgs. n. 36/2023), che responsabilizzano i cittadini e gli operatori nel procedimento e nel processo.
- Principio del risultato: È in linea con il principio del risultato, non ponendolo in antagonismo con il principio di legalità, ma esigendo che l’operatore contesti subito le illegittimità che lo danneggiano.
Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato