Non pagare bolli o multe per violazione del codice della strada implica, di solito, il blocco amministrativo dell’auto che viene disposto da Equitalia. Questa misura, tuttavia, deve sempre essere preceduta da un preavviso (raccomandata a.r.), altrimenti il fermo è nullo. Lo ricorda una recente sentenza del Tribunale di Taranto. Preavviso d’iscrizione del fermo che non può essere notificato prima che sia scaduto il termine per pagare la cartella di pagamento, cioè 60 giorni. Inoltre, il fermo non può essere iscritto al PRA prima di 30 giorni dalla notifica del predetto preavviso. Nel caso dell’iscrizione al PRA, una volta avvenuto il fermo, Equitalia non è però tenuta a comunicare al contribuente l’avvenuta iscrizione. Questo vuol dire che ci si potrebbe trovare a circolare con un mezzo che dovrebbe, invece, rimanere chiuso in garage.
L’obbligo di preavviso serve per concedere al contribuente un termine per presentare osservazioni o effettuare il pagamento. Del resto, entro tale lasso di tempo di 30 giorni dalla notifica del preavviso, il destinatario del fermo potrebbe anche dimostrare che il mezzo gli serve per l’attività lavorativa o professionale, circostanza che, dal 2013, consente l’esenzione dal fermo.