La Cassazione – Sez. V Civile – con la sentenza n. 26083/2015, pubblicata il 30/12/2015, confermando la consolidata giurisprudenza formatasi sulla fattispecie in esame, ha dichiarato non assoggettabile all’Ici anche se inserita nel PRG un’area destinata a parco pubblico attrezzato, in quanto sottoposta al vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, sicchè non possa essere qualificata come fabbricabile ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decr.legisl. n.504/1992.
La Corte ha inoltre affermato la inammissibilità del ricorso riguardo ad altri motivi di censura proposti dal Comune appellante. Tra questi rilevante la denuncia di violazione dell’articolo 366 del c.p.c. poiché la CTR non avrebbe tenuto conto della mancata trascrizione del PRG né della mancata indicazione del tempo e del luogo di produzione dello stesso, ma tale esame non è possibile poiché andrebbe ad incidere sull’apprezzamento di una prova documentale non censurabile in sede di Cassazione, dato che sul punto vi è stata congrua e motivata spiegazione da parte della CTR.