In relazione alla prossima scadenza del 16 dicembre per il versamento della seconda rata IMU e TASI 2016, il Dipartimento delle Finanze ha risposto ad alcuni quesiti dei contribuenti e degli operatori del settore.
Il versamento va effettuato sulla base della delibera adottata entro il 30 aprile 2016 (ad eccezione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia il cui termine è stato fissato al 30 giugno 2016, poi differito al 31 luglio 2016 per i Comuni interessati alle elezioni amministrative); la delibera deve essere stata pubblicata sul sito internet entro il 28 ottobre 2016; l’aliquota per ciascuna fattispecie impositiva non deve avere subito aumenti rispetto al 2015.
Nei casi di assenza di delibera IMU/TASI per l’anno 2016, di tardiva approvazione delle delibera, di mancata o tardiva pubblicazione sul sito internet, il versamento a saldo deve essere effettuato sulla base delle aliquote vigenti per l’anno 2015, con applicazione delle disposizioni recate dalla Legge di stabilità 2016 in materia di abitazione principale, dei terreni agricoli, degli immobili in comodato e di quelli locati con canone concordato.
Nel caso in cui la delibera approvata e pubblicata nel rispetto dei termini introduca una aliquota agevolata dell’IMU per gli immobili di categoria C1 utilizzati direttamente dal possessore, ma contemporaneamente disponga aumenti per altre fattispecie, per il contribuente che utilizzi direttamente l’immobile C1 per la propria attività commerciale, la delibera spiega la propria efficacia solo nella parte che reca l’agevolazione.
Per gli immobili concessi in comodato va applicata l’aliquota agevolata vigente nel 2015, anche se la delibera adottata per il 2016 stabilisca una aliquota più alta.
Qualora la delibera TASI per i fabbricati merce preveda per l’anno 2016 l’aliquota dell’uno per mille, mentre nel 2015 era stato disposto l’aumento, tali fabbricati non vanno assoggettati al tributo per l’anno 2016 in virtù del comma 26, art.1, della Legge n. 208/2015.
La sospensione degli aumenti non opera per i Comuni in dissesto finanziario.
La maggiorazione TASI dello 0,8 per mille non è applicabile per il 2016 se non confermata dal Consiglio Comunale i sensi del comma 28, articolo 1, della Legge di stabilità 2016.
Per quanto riguarda le procedure di riversamento, rimborso e regolazione contabile dei tributi locali, il MEF chiarisce che dal 23 novembre 2016 i Comuni dispongono delle seguenti nuove funzionalità per l’inserimento dei dati:
– acquisizione dell’IBAN per le pratiche con stato “trasmessa”
– nuovo campo “codice catastale del comune di origine
– gestione dei beneficiari diversi dal contribuente che ha effettuato l’errato versamento
– gestione delle richieste di rimborso per versamenti effettuati con bonifico in Banca d’Italia.
Il documento correlato