Il TAR del Lazio, sez. II bis, con la sentenza n. 11052 del 26 ottobre 2016, ha esaminato il ricorso prodotto dal proprietario di un terreno agricolo nel quale viene esercitata l’attività di rimessaggio delle roulottes, avverso la deliberazione del Comune di Montalto di Castro recante le tariffe della TARI, che ha inserito tale fattispecie nella categoria “aree aperte di attività produttive, arenili attrezzati e rimessaggi”.
La censura mossa dal ricorrente si fonda sulla pretesa violazione dei principi fissati nell’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, che impongono all’ente di specificare le ragioni poste a supporto della scelta, nonché sulla illegalità, contraddittorietà, eccesso e sviamento di potere, risultando la suddetta tariffa “esorbitante ed arbitraria”, come riconosciuto da alcune sentenze della CTR di Roma.
Il Comune ha confutato le censure sostenendo la facoltà dell’Amm.ne di utilizzare “criteri presuntivi non rapportati all’effettiva produzione di rifiuti”, essendo riconosciuto all’ente uno spazio di discrezionalità insindacabile in sede giudiziaria, considerata la natura di ATTO GENERALE della delibera impugnata.
Il TAR, riconosciuta la competenza del giudice amministrativo a sindacare la legittimità dei provvedimenti del tipo in questione, trattandosi di ATTI AUTORITATIVI, immediatamente lesivi di diritti, ha ricordato che la TARI costituisce una TASSA non commisurabile al reddito del soggetto passivo bensì all’entità del servizio reso dal Comune per la raccolta dei rifiuti, per cui la determinazione della tariffa deve conseguire (ai sensi dell’art. 1, comma 652, della L. n.147/2013) ad una dettagliata valutazione e ad una accurata istruttoria circa la produzione quantitativa e qualitativa dei rifiuti delle categorie e sottocategorie individuate, utile ai fini della corretta fissazione dei coefficienti applicabili.
Anche volendo riconoscere che la determinazione delle tariffe sia espressione di un potere ampiamente discrezionale del Comune, sindacabile però quando vengano sperati i limiti della congruenza e della logicità, sempre secondo il TAR, i provvedimenti adottati debbono in ogni caso essere connotati da una “congruenza esterna”, debbono cioè essere idonei a rivelare il percorso logico seguito dall’Amm.ne nel processo di individuazione per le diverse aree del territorio, come peraltro ribadito da una copiosa giurisprudenza.
Alla luce di tali considerazioni, la tariffa adottata con la delibera in questione è stata ritenuta illogica ed immotivata, poiché i rimessaggi costituiscono “meri depositi di barche, roulottes od altri veicoli nel periodo in cui non sono utilizzati e, quindi, si prestano a produrre un quantitativo di rifiuti non ingente e, comunque, inferiore a quello delle differenti aree a cui risultano assimilati”. Di conseguenza, è stata dichiarata nulla la delibera impugnata.