Gli accordi prematrimoniali che regolano i rapporti patrimoniali tra coniugi in caso di crisi del matrimonio sono validi, purché rispettino i limiti fissati dall’ordinamento. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sezione Prima civile, con l’ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025, rigettando il ricorso contro una decisione della Corte d’appello di Brescia.
Secondo i giudici di legittimità, tali patti rientrano nella categoria dei contratti atipici e trovano fondamento nell’articolo 1322, comma 2, del Codice civile. Il fallimento del matrimonio non costituisce la causa genetica dell’accordo, ma rappresenta un semplice evento futuro e incerto, configurabile come condizione sospensiva lecita. Ne consegue che l’intesa non è contraria all’ordine pubblico né al principio di indisponibilità dello status coniugale.
Nel caso esaminato, la Cassazione ha ritenuto lecito un contratto stipulato tra i coniugi che, in previsione di una possibile separazione, prevedeva un riconoscimento di debito a favore della moglie per il contributo economico da lei fornito al restauro di un immobile di proprietà del marito e all’acquisto di alcuni beni. In cambio, l’accordo assegnava al marito un’imbarcazione, un motociclo, l’arredo della casa familiare e una somma di denaro. Un assetto patrimoniale ritenuto equilibrato e frutto di una libera autodeterminazione delle parti.
La decisione si inserisce in un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, che ammette la validità degli accordi tra coniugi in vista di una possibile crisi, purché non incidano sui diritti indisponibili e non siano diretti a incentivare o “programmare” il divorzio. In questo solco, la Cassazione conferma che l’autonomia negoziale può trovare spazio anche nell’ambito dei rapporti familiari, quando è esercitata in modo consapevole e responsabile.
Fonte: Rassegna massimario della Corte di Cassazione