Dal 1° luglio è in vigore il superbonus del 110% per la riqualificazione energetica degli edifici e il sisma bonus per l’installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, come previsto dal decreto Rilancio – decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio, Supplemento Ordinario n. 21.
Di particolare interesse l’art. 119 del provvedimento, poiché eleva al 110%, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Il beneficio andrà ripartito in cinque rate annuali di pari importo, con possibilità di optare per la cessione ad altri soggetti del credito corrispondente alla detrazione (un provvedimento delle Entrare indicherà le modalità attuative), oppure per lo sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione, praticato dal fornitore, il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione.
In materia di riqualificazione energetica, purché rispettosi di determinati requisiti tecnici (da stabilire) e tali da consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica asseverato da un tecnico abilitato) sono agevolabili i seguenti interventi: isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, vale a dire il “cappotto termico” (spesa massima agevolabile: 60mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio); interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, anche abbinati all’installazione d’impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione (spesa massima: 30mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio); interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione d’impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione (spesa massima: 30mila euro). In presenza di uno di questi interventi, l’aliquota del 110% spetta anche per tutti gli eventuali altri interventi di riqualificazione energetica, come l’installazione di pannelli solari o di schermature solari, la sostituzione degli infissi. Inoltre – stabilisce il decreto – gli interventi effettuati da persone fisiche devono avvenire al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione; non fruiscono del maxi ecobonus, gli interventi su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Per quanto riguarda il sismabonus, la detrazione è elevata al 110%, purché gli edifici non siano ubicati in zona sismica 4. In caso di cessione del corrispondente credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, la detrazione per quest’ultima prevista dal Tuir (articolo 15, comma 1, lettera f-bis) spetta nella misura del 90%, anziché del 19. Detrazione del 110% anche per l’installazione d’impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anche non contestuale), a condizione che la stessa avvenga congiuntamente a uno degli interventi indicati in precedenza e che l’energia non autoconsumata in sito sia ceduta in favore del Gse (spesa massima agevolabile: 48mila euro, con tetto di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale). Purché effettuata assieme a uno dei tre interventi principali, anche l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici dà diritto allo sconto fiscale del 110 per cento.
Da segnalare anche l’articolo 121 del decreto-legge Rilancio che introduce in via sperimentale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di cessione del credito e di sconto in fattura (articoli 14 e 16, Dl 63/2013), la possibilità, per il contribuente che ha diritto ad alcune detrazioni fiscali per spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di optare, alternativamente, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (e da quest’ultimo recuperato come credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione a ulteriori soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari), ovvero per la trasformazione dell’importo della detrazione in un credito d’imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni a soggetti terzi, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Si tratta delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici, installazione d’impianti solari fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Si attende ora un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che dovrà definire le modalità attuative della norma.