L’iscrizione all’Albo dei gestori per l’accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali, anche se provvisoria, è un requisito indispensabile per l’affidamento dei servizi di accertamento e recupero tributario, ed è obbligatoria per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società partecipate.
Lo ha stabilito Anac con la delibera n.149 del 30 marzo 2022.
L’Anac è stata chiamata dalla società Step – Servizi e tecnologie Enti Pubblici srl – a esprimere un parere di precontenzioso sull’affidamento a favore di un’altra impresa, la Finanza Locale Partnership, del servizio di accertamento e recupero dell’Imu sulle aree edificabili del comune di Santa Teresa di Gallura, in Sardegna, e di difesa in caso di ricorsi. L’impresa che si è aggiudicata l’appalto risulterebbe priva dell’iscrizione all’albo dei concessionari. La centrale unica di committenza – Unione dei comuni Alta Gallura ha replicato alle contestazioni spiegando che non ci fossero elementi sufficienti per poter prevedere nel bando alcuna esclusione apriori nei confronti dei soggetti non ancora provvisoriamente iscritti all’albo, fermo restando che tale circostanza, se ritenuta rilevante, potrà eventualmente essere presa in esame.
L’Anac ricorda che l’iscrizione nell’albo costituisce ormai un requisito indispensabile per l’affidamento dei servizi in questione e per il successivo svolgimento della relativa attività, dal momento che la legge di bilancio 2020 ha previsto l’iscrizione di dette società in un’apposita sezione dell’albo. E la lex specialis della gara in questione ha omesso di prevedere tra i requisiti l’iscrizione all’albo dei concessionari. Dunque l’operato della stazione appaltante non risulta conforme alla normativa di settore.