ll Consiglio d’Europa ha chiesto regole rigide per evitare i grandi rischi per la privacy e la protezione dei dati posti dall’utilizzo crescente delle tecnologie di riconoscimento facciale. Il 28 gennaio 2021, nella Giornata europea per la protezione dei dati, il Comitato Consultivo della Convenzione 108, istituito presso il Consiglio d’Europa, ha adottato linee guida in materia. Linee guida che, fondandosi sui principi della Convenzione 108 modernizzata, forniscono una serie di misure di riferimento che Governi, sviluppatori di sistemi di riconoscimento facciale, produttori, aziende e pubbliche amministrazioni dovrebbero adottare per garantire che l’impiego di queste tecnologie non pregiudichi la dignità della persona, i diritti umani e le libertà fondamentali. Il Comitato riconosce infatti i pericoli che possono derivare da tecniche particolarmente invasive e richiama la necessità di un dibattito pubblico e di un approccio precauzionale.
Il documento esprime particolare preoccupazione riguardo ai rischi derivanti dal riconoscimento facciale volto a rilevare i tratti della personalità, i sentimenti o le reazioni emotive dall’immagine del volto: le cosiddette tecnologie di “riconoscimento dell’affetto”. Tali tecnologie – afferma il Comitato – dovrebbero essere vietate e non dovrebbero essere impiegate, ad esempio, nelle procedure di assunzione di personale, nell’accesso ai servizi assicurativi e a all’istruzione. Allo stesso modo, non dovrebbe essere consentito l’uso del riconoscimento facciale al solo scopo di determinare il colore della pelle di una persona, le convinzioni religiose o di altro tipo, il sesso, l’origine etnica, l’età, le condizioni di salute o le condizioni sociali.
L’uso di sistemi di riconoscimento facciale da parte delle forze dell’ordine dovrebbe essere consentito solo quando è strettamente necessario per prevenire un rischio imminente e grave alla sicurezza pubblica. Le Linee guida raccomandano agli sviluppatori di tecnologie di riconoscimento facciale di prestare specifica attenzione all’attendibilità degli algoritmi e all’accuratezza dei dati trattati, al fine di evitare disparità e possibili ricadute discriminatorie. Le aziende e le pubbliche amministrazioni che intendano avvalersi di tecniche di riconoscimento facciale, da parte loro, hanno l’obbligo di garantire il rispetto dei principi di protezione dati, compresa la necessità di effettuare una valutazione dei rischi che il ricorso a tali tecniche può avere sui diritti delle persone, nonché dei profili etici che ne derivano, anche attraverso l’ausilio di comitati di esperti indipendenti.
Le persone devono, inoltre, poter esercitare i propri diritti, compreso quello di rettifica (ad esempio in presenza di false corrispondenze) o quello di non essere sottoposti a decisioni puramente automatizzate senza che la propria opinione sia adeguatamente considerata. Infine, un ruolo importante a tutela dei diritti delle persone possono svolgerlo le Autorità di protezione dei dati che, in base all’art. 15 (3) della Convenzione 108+, devono essere consultate riguardo a proposte legislative e amministrative che comportino il trattamento dei dati personali mediante tecnologie di riconoscimento facciale. Le Autorità devono essere consultate prima di possibili sperimentazioni o utilizzi.
Fonte: Consiglio d’Europa