La questione affrontata recentemente dagli esperti del Servizio Anci Risponde appare di particolare rilievo in quanto attiene al corretto ricorso da parte dell’Ente locale al modello delle società in house per lo svolgimento dei servizi pubblici di propria competenza. Tema sempre attuale su cui la giurisprudenza si è espressa in varie occasioni e su diversi aspetti. In primo luogo sui requisiti necessari affinchè l’adozione di questo modello societario sia ammissibile e conforme alle norme. A tal proposito gli esperti sottolineano preliminarmente che la società in house, proprio secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, avrebbe della società solo la forma esteriore, costituendo in realtà un’articolazione in senso sostanziale della pubblica amministrazione da cui promana e non un soggetto giuridico a essa esterno e da essa autonomo. Con la previsione dell’in house providing, inoltre, l’ordinamento comunitario ha introdotto in via giurisprudenziale, la possibilità per la P.A. di affidare direttamente funzioni e/o servizi determinati a società dotate di personalità giuridica e da essa interamente controllate. Si tratta, pertanto – osservano gli esperti – del c.d. “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi, che si configura di conseguenza come requisito principale e necessario affinché una società possa, appunto, definirsi in house e, pertanto, ricevere direttamente affidamenti di appalti o concessioni.
Come si traduce concretamente tale controllo?
L’Amministrazione affidante – fa notare a questo punto Anci Risponde – deve esercitare sulla società poteri effettivi in ordine: a) alla nomina degli organi della società; b) al controllo e all’approvazione del bilancio; e) al controllo sulla qualità dell’amministrazione; d) alla possibilità di incidere in modo effettivo sulle scelte strategiche della società e sulle deliberazioni inerenti alla straordinaria amministrazione; e) preventivo vaglio dell’ente affidante sulle decisioni più importanti (Consiglio di Stato, sez. V, 8 gennaio 2007, n. 5). Alla stregua di quanto sopra ne consegue – proseguono nel ragionamento gli esperti – che l’Ente Locale possa esercitare una forma di controllo effettiva, e non solo formale o apparente, attraverso: 1) il controllo contabile sulla società, mediante, in primis, il controllo del bilancio; 2) il controllo sulla qualità della amministrazione; 3) l’esercizio di poteri ispettivi diretti e concreti, anche attraverso direttive impartite all’organismo societario, sotto forma di delibere di giunta o di consiglio; 4) la nomina diretta degli amministratori della società; 5) la stipulazione di equilibrati contratti di servizio.
In ordine a tale ultimo fattore, e con specifico riferimento alla tipologia di guadagno che possa conseguire la società in house dalla gestione di un servizio – concludono gli esperti di Anci Risponde – si ritiene che l’Ente locale debba preventivamente dar corso a un’adeguata programmazione del corrispettivo del contratto, fissandolo nella misura strettamente necessaria a coprire i costi non compensabili con il prezzo che si presume di fissare per l’erogazione del servizio stesso. In termini più chiari, nel fissare il corrispettivo, l’Ente locale dovrà consentire il raggiungimento del c.d. punto di pareggio, valore che indica la quantità, espressa in volumi di produzione o fatturato, di prodotto venduto necessaria a coprire i costi precedentemente sostenuti al fine di chiudere il periodo di riferimento senza profitti e né perdite.