La Corte Costituzionale con la sentenza n. 173/2017 è intervenuta sulla questione di legittimità, promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Legge Regionale n. 17/2013 della Liguria (art. 1, commi 1 e 2, e art. 2), in materia di individuazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico ed alla gestione integrata del tributo, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere e) e s) della Costituzione.
La disposizione censurata, intesa ad introdurre nel territorio della provincia di Savona un terzo ATO di dimensione provinciale, ad avviso dell’Avvocatura Generale dello Stato eccederebbe le competenze regionali in materia violando le norme che riservano in via esclusiva allo Stato (Legge n.36/1994 e D.Lgs. n.152/2006) il potere legislativo nella materia, ai fini della tutela della concorrenza e dell’ambiente.
La Corte ha ritenuto fondata la censura, richiamando la costante giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto allo Stato tale competenza, diretta a superare situazioni di frammentazione nel territorio ed a garantire la competività e l’efficienza del settore, rilevando che dal quadro normativo si evince che la facoltà di intervento della Regione implica la possibilità di derogare alla disciplina definita dalla legge statale sulle dimensioni ottimali degli ambiti territoriali, nel rispetto del modulo procedimentale e dei criteri fissati dalla legislazione stessa, motivando la scelta compiuta in modo da garantire la controllabilità della discrezionalità esercitata nelle competenti sedi giurisdizionali. Le disposizioni impugnate, ad avviso della Corte, hanno omesso ogni riferimento ai criteri necessari per discostarsi dalla norma statale, peraltro normando nella forma di “legge provvedimento”, attraendo nella sfera legislativa quanto dalla disciplina statale affidato all’autorità amministrativa, in contrasto con il principio più volte ribadito dalla stessa Corte circa la compatibilità delle “leggi provvedimento” adottate dalle Regioni , fermo restando che spetta allo Stato, nelle materie rientranti nella propria esclusiva competenza, il potere di stabilire la forma e il contenuto della funzione attribuita alla Regione e, in particolare, di vietare che la funzione amministrativa regionale venga esercitata in via legislativa.
Le motivazioni sopra illustrate hanno indotto la Corte a dichiarare la illegittimità costituzionale delle norme regionali impugnate.