A seguito dell’emanazione del decreto interministeriale del 24 febbraio 2016, avente ad oggetto le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni relative ai tributi locali, il MEF ha emanato la circolare n.1 /2016 necessaria a fornire i chiarimenti relativi agli adempimenti degli enti locali e dei contribuenti ai fini della corretta esecuzione delle procedure previste dall’art. 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Tali procedure riguardavano inizialmente la sola imposta municipale propria (IMU). Successivamente è intervenuto l’art. 1, comma 4, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale ha esteso tali procedure a tutti i tributi locali e ha, altresì, stabilito che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengano individuate le modalità applicative delle predette disposizioni.
L’art. 1 del decreto 24 febbraio 2016 ha stabilito che le stesse riguardano prioritariamente: l’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; la maggiorazionestandard del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Maggiorazione TARES), di cui all’art. 14, comma 13, del medesimo D.L. n. 201 del 2011; l’imposta municipale immobiliare (IMI), istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3; l’imposta immobiliare semplice (IMIS), istituita dalla Provincia autonoma di Trento con la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
Tale priorità è dovuta alla circostanza che per i tributi sopra riportati si è verificata la parte più consistente di erronei versamenti determinati soprattutto dalla contemporanea presenza di due distinte obbligazioni da assolvere sia nei confronti dello Stato sia nei confronti del comune; per cui, allo scopo di evitare criticità nello svolgimento delle procedure di rimborso, è stata data la precedenza alla regolazione di situazioni che si riferiscono ad annualità più risalenti nel tempo.
L’art. 2 del decreto, nel dare attuazione al comma 722 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, disciplina l’ipotesi del versamento erroneamente effettuato dal contribuente a un ente locale incompetente.
Le disposizioni in questione intervengono al fine di risolvere le criticità che si sono manifestate negli anni pregressi, durante i quali i comuni che non avevano ricevuto le somme dei tributi di loro pertinenza procedevano alla notifica di avvisi di accertamento e si rifiutavano di annullare in autotutela gli avvisi stessi nonostante che il contribuente avesse dimostrato di aver effettuato il versamento, anche se a un comune incompetente. Tale criticità era dovuta anche alla circostanza che quest’ultimo comune non riversava le somme al comune competente, fondando tale comportamento proprio sulla mancanza di una norma specifica che gli imponesse il riversamento.
Il contribuente, pertanto, era costretto a proporre istanza di rimborso al comune incompetente e contestualmente a regolarizzare la propria posizione, pagando anche sanzioni e interessi, nei confronti del comune competente.
Con le disposizioni in commento, invece, tale prassi, farraginosa ed estremamente penalizzante per il contribuente, non ha più ragione di sussistere, poiché la legge impone al comune incompetente di riversare le somme a quello competente.
La disposizione contenuta nel citato comma 722, quindi, può essere considerata di portata generale valida per tutti i tributi locali, salvo le implicazioni sulle regolazioni che riguardano solo i tributi contemplati prioritariamente nel decreto.
La circolare individua chiaramente altresì tutti gli adempimenti che i contribuenti, gli enti locali e listato debbono porre in essere per perfezionare le modalità di riversamento, ivi comprese ove necessario quelle di controllo per la verifica di versamenti in eccesso o in difetto.