La legge 28 dicembre 2015, n. 221, Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali all’articolo 33 ha istituito il contributo di sbarco nelle isole minori al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonchè gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori.
Ciascun comune delle isole minori e cioè quelle diverse dalla Sardegna e dalla Sicilia possono istituire il contributo di sbarco in alternativa all’imposta di soggiorno con apposito Regolamento ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997
Il balzello è dovuto da ogni singolo passeggero con inserimento nel prezzo del biglietto, e sarà riscosso dalle compagnie di navigazione o dalle compagnie aeree che operano sull’isola. Il contributo potrà essere alzato fino a 5 euro quando sull’isola in cui si sbarca saranno presenti fenomeni vulcanici attivi. Da qui il nome “tassa sui vulcani”.
Non tutti i Comuni aventi diritto ad introdurre il contributo in sostituzione dell’imposta di soggiorno si erano attivati e per tale ragione sorgeva il dubbio se la introduzione di tale imposizione rientrasse nel limite previsto dall’art.1 comma 26 della Legge di Stabilità 2016.
Con la Risoluzione del MEF n.2/DF del 22 marzo 2016 si è chiarito che in ossequio all’art. 1 comma 26 della L. 208 del 28/12/2015 i Comuni non possono assolutamente istituire nuovi tributi ed è sospesa l’efficiacia delle delibere degli enti locali che prevedano aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali. Tale limitazione quindi riguarda anche la istituzione di nuovi tributi e contributi come nel caso che ci occupa, con la conseguenza che gli enti locali potranno essere liberi di istituire canoni o incidere sulle tariffe esclusivamente per quanto riguarda le entrate patrimoniali.
Profile