Con la Legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1.comma 10) è stata interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti: le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, analogamente agli immobili storici o inagibili
Infatti all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 3, dove vengono previste le riduzioni di base imponibile per gli immobili storici o inagibili, prima della lettera a) è inserita la seguente lettera:
[La base imponibile è ridotta del 50 per cento:]
«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
A fornire i necessari chiarimenti, oltre alla Nota IFEL 05.01.2016 è intervenuto il MEF – Risoluzione 1/DF del 17/02/2016 – IMU –TASI art. 1 comma 10 L.208/2015- che ha chiarito le modalità di calcolo della tassi sia riguardo al comodante che al comodatario qualora rientrino nei casi espressamente previsti dalla norma in questione:
“Ulteriori dubbi riguardano la quota della TASI che deve essere corrisposta dal comodante, una volta determinata l’imposta tenendo conto della riduzione del 50% della base imponibile. A questo proposito, si precisa che il comodatario, dovendo adibire ad abitazione principale l’immobile concesso in comodato, non deve adempiere all’obbligazione relativa alla TASI, in virtù delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 639 e 669 della legge n. 147 del 2013, poiché la legge di stabilità per l’anno 2016 ha previsto l’esclusione dalla TASI sia per il possessore sia per l’occupante per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
Relativamente, invece, all’obbligazione tributaria concernente il comodante, si deve affermare che quest’ultimo, se ricorrono tutte le condizioni richieste dalla norma di favore, verserà la TASI – una volta ridotta la base imponibile del 50% – nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015, come disposto dall’art. 1, comma 681, della legge n. 147 del 2013, modificato dal comma 14 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015. In base al citato comma 681 solo nel caso in cui non sia stata determinata la predetta percentuale il comodante è tenuto ad applicare la TASI nella misura pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo.”
Quindi , nel caso di specie, ai fini TASI il proprietario verserà la TASI con riduzione del 50% in base alla quota di ripartizione prevista dal Comune (dal 70% ) mentre il comodatario non pagherà la quota TASI di sua competenza in quanto per lui l’immobile è abitazione principale (il comodato sussiste solo se il comodatario utilizza l’immobile come sua abitazione principale quindi con residenza e dimora abituale) e l’abitazione principale è esente da TASI (con la Leggge di Stabilità 2016 ai fini TASI si parla di “Abitazione principale” sia che l’immobile sia di proprietà sia che sia in locazione con residenza e dimora abituale).