Il Comune di Sinalunga ha notificato un avviso di accertamento TARSU ad una azienda operante nel settore tessile per la produzione di rifiuti speciali smaltiti in proprio tramite un’impresa specializzata, impugnato dal contribuente ed accolto in primo grado, poi riformato dalla CTR che ha ritenuto applicabile l’imposta anche alle aree in cui si producono rifiuti assimilabili agli urbani (nel caso ritagli e scarti di tessuti) smaltiti in proprio.
L’azienda ha prodotto ricorso in Cassazione lamentando l’omessa pronuncia del giudice di appello in ordine alla intassabilità dell’area e per avere lo stesso giudice ritenuto sussistere l’obbligo al pagamento sebbene il Comune non avesse mai provveduto al ritiro di tali rifiuti.
La Cassazione, con la sentenza della SEZIONE V CIVILE, n.21581/2016, pubblicata il 26 ottobre 2016, ha ritenuto la sentenza CTR congruamente motivata in ordine alle eccezioni sulla tassabilità o meno dell’area di produzione dei rifiuti assimilabili, a nulla rilevando che il servizio venga svolto direttamente dal contribuente. E’ stato infatti ricordato che il principio generale che disciplina la TARSU, in applicazione dell’art.62, comma 1, del d.lgs. n.507/1993, dichiara dovuta l’imposta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali od accessorie ad abitazioni) mentre le deroghe del secondo comma dello stesso articolo non operano in via automatica, dovendo i presupposti essere di volta in volta dichiarati nella denuncia originaria o di variazione.
Il principio dettato nell’art.62 comma 1, per consolidata giurisprudenza, individua nei confronti dei possessori una presunzione legale relativa alla produzione dei rifiuti, obbligando il contribuente a denunciare le condizioni di inutilizzabilità ed a provarle in giudizio in base ad elementi obiettivamente rilevabili o ad idonea documentazione.
Ha anche rilevato la Cassazione che la CTP aveva accolto il ricorso in quanto il Comune non aveva diritto ad alcuna pretesa essendo il servizio di raccolta all’interno dell’azienda svolto da una ditta specializzata. In sede di appello del Comune dinanzi alla CTR, il contribuente non aveva proposto appello incidentale, per cui si è formato il giudicato interno sulla questione relativa alla legittimità della assimilazione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, che se assimilati, sono ugualmente soggetti alla TARSU, sia pure con aliquota ridotte, se smaltiti in proprio. Il Collegio ha inoltre riconosciuto che il giudice della CTR ha correttamente statuito che l’inidoneità a produrre rifiuti speciali non esclude l’assoggettabilità al tributo qualora non sia stata richiesta e riconosciuta l’agevolazione: di conseguenza, in assenza di tali prove, giustamente il Comune ha applicato la TARSU.