Si è posto più volte agli operatori del settore il problema circa l’eventuale esenzione TARI – regolarmente prevista dal regolamento comunale – con riferimento alle abitazioni occupate da nucleo familiare il cui Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non sia superiore al minimo vitale ai fini dell’integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall’INPS.
Il problema riguarda, nello specifico, la possibilità che dalla soppressione o modificazione dell’esenzione (cui conseguirebbe una diminuzione dell’importo ISEE) possa scaturire ad un aumento del tributo, con eventuale violazione della legge di stabilità 2016 che prevede il blocco degli aumenti di imposte: si pensi all’ipotesi in cui l’ISEE venga rapportato non più al minimo vitale ai fini dell’integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall’INPS, ma ad una cifra da stabilire nella deliberazione della giunta comunale di approvazione delle tariffe.
Per risolvere il problema, bisogna fare riferimento alla normativa vigente: ai sensi dell’art. 1 L. 28 dicembre 2015, n. 208 c. 26 per l’anno 2016 é sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.
La sospensione quindi non ha portata generale, ma si riferisce esclusivamente a quelle parti delle delibere ove siano previsti aumenti rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, restando efficaci invece tutte le altri parti. La sospensione ha attinenza ai tributi comunali, provinciali e regionali e alle addizionali attribuite a questi enti impositori con legge dello Stato, e non anche alle altre entrate di natura non tributaria di questi enti, e riguarda solamente l’anno 2016.
In risposta al problema di cui sopra, appare quindi evidente che ogni intervento in diminuzione sull’Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE) comporti, nella sostanza, un aumento del tributo, e pertanto l’intervento in discussione ricadrebbe nell’ambito del blocco del potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi di cui al c. 26 art. 1 L 208/15.
Occorre però considerare che la citata norma riconosce alcune eccezioni alla sospensione citata: il caso di copertura del dissesto sanitario, ovvero la manovra finalizzata all’accesso alle anticipazioni di liquidità, nonché la TARI, stabilendo il comma 26, sul punto, che “la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”.
Pertanto ai sensi del comma 26 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità per l’anno 2016 non è previsto il blocco delle Tariffe Tari e di conseguenza i comuni hanno autonomia per gestire la vicenda, ivi compresa – dietro adeguata motivazione – la possibilità di individuare l’indice ISEE a cui fare riferimento.