Molti comuni italiani stabiliscono nei loro regolamenti locali la possibilità di ottenere delle riduzioni sulla TARI, la tassa sui rifiuti, se i cittadini realizzano un sistema di compostaggio domestico. Vediamo da vicino cosa significa compostaggio, come realizzarlo e a quanto ammonta lo sconto sulla tassa rifiuti che, è bene sottolinearlo, è diverso da comune a comune.
Entrata in vigore con la IUC, la TARI è la nuova tassa sui rifiuti che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti al Comune relativi al pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, come TARSU, TIA e TARES.
L’importo della tassa sui rifiuti, così come le scadenze, sono decise a livello locale dai singoli comuni con l’apposito regolamento comunale, così come le fattispecie di esenzione e riduzione del pagamento della TARI.
Tra i casi di riduzione della tassa sui rifiuti si trova il COMPOSTAGGIO DOMESTICO.
Il compostaggio domestico, anche detto semplicemente compost, comporta il frazionamento organico di rifiuti prodotti in casa e il successivo riciclo della sostanza organica che viene restituita sotto forma di fertilizzante e concime naturale.
Il compost a casa può essere fatto se si dispone di un pezzetto di terra, orto o anche un terrazzo o un balcone in cui poter sistemare la compostiera (composter), il contenitore atto ad accogliere i rifiuti organici.
Secondo i dati diffusi da Legambiente una famiglia media che realizza un sistema di compostaggio domestico potrà risparmiare anche 60 euro all’anno sulla tassa sui rifiuti, un single che vive in una casa di circa 50 mq può ottenere un risparmio di circa 21 euro e una coppia invece che vive in un appartamento di 60 mq potrà risparmiare anche fino a 38,13 euro.
Svariati grandi comuni come Roma Bologna e Trieste nei propri regolamenti hanno stabilito le condizioni e forniscono i moduli per la richiesta di riduzione dalla TARI per chi effettua il compostaggio domestico.
Così a Roma si è previsto che le utenze domestiche residenti con un giardino a verde di almeno 25 mq possono svolgere l’attività di compostaggio.
Per attivare la pratica occorre presentare apposita domanda dal 1 ottobre al 30 novembre all’Ama, la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti.
La riduzione dalla tassa è pari al 30% della parte variabile della tariffa ed è riconosciuta nella prima bolletta successiva all’anno in cui si è praticato il compostaggio.
Per mantenere il diritto alla riduzione del 30% gli utenti devono presentare ogni anno all’Ama un’autocertificazione in cui si attesta l’avvenuto compostaggio nell’anno precedente.
Il modulo per la richiesta può essere inviato all’Ama per posta o presentato direttamente agli uffici, nel periodo intercorrente tra il 1 e il 31 gennaio.
Quindi spetta ai regolamenti comunali determinare le condizioni soggettive ed oggettive per le fattispecie che possano usufruire della suddetta riduzione di tariffa e i disciplinari del compostaggio domestico per ciascun comune debbono determinare le corrette modalità di attuazionre..
In line di principio può quindi affermarsi che la riduzione é riservata a tutti i cittadini che:
1. sono iscritti a ruolo come utenze domestiche del territorio comunale;
2. il cui immobile posseduto si trovi nelle condizioni dimensionali e di ubicazione richieste dal Comune 3. siano nelle condizioni di svolgere le attività del compostaggio come previste.
In genere il compostaggio domestico deve avvenire su terreni privati di proprietà o in disponibilità pertinenziali o quantomeno adiacenti all’abitazione per cui si richiede l’agevolazione (alcuni disciplinari individuano la distanza non superiore a 100 metri se al di fuori della proprietà). Non vi è però dubbio che il luogo ove debba avvenire il compostaggio debba essere ben definito e verificabile.
Ricordiamo che, ai sensi del comma 641 dell’art. 1 della L.147/2013, il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Alla luce di quanto sin qui detto, pare potersi affermare che per fruire dell’agevolazione in esame non è necessario essere titolari di diritto di proprietà sui terreni agricoli e sui beni; alla stessa misura, salvo quanto previsto dai regolamenti comunali, non vi sono limiti sul numero di abitazioni che possono fruire del beneficio, anche nel caso si tratti di seconde case, a condizioni che siano iscritte a ruolo come utenze domestiche e a condizione che il regolamento non preveda che la riduzione della tariffa rifiuti possa essere applicata con riferimento all’abitazione di domicilio/residenza anagrafica del richiedente.