Con la sentenza n.1206 depositata in data 21 aprile 2016 la Sezione seconda del Consiglio di Stato ha fatto chiarezza, ribadendo l’orientamento già consolidato, su quando sia o non sia necessaria l’iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate degli Enti Locali previsto dall’ art. 53 del D.Lgs.446/1997 in relazione allo svolgimento delle attività di supporto ad esse. Tra le attività di supporto possiamo indicare ad esempio le attività di bonifica delle banche dati, di incrocio delle stesse, di stampa , di postalizzazione degli atti e di rendicontazione delle somme riscosse direttamente dall’ente, che mantiene la titolarità di tutte le fasi relative al ciclo di gestione delle proprie entrate.
In data 23 dicembre 2015 la CONSIP pubblicava un bando per la procedura selettiva avente ad oggetto i Servizi di supporto all’accertamento e alla riscossione in forma diretta per gli Enti Locali per la per la partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all’art.328 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207. Tale bando richiedeva tra i requisiti per l’abilitazione del fornitore il fatto di “essere un soggetto affidatario delle attività di cui all’art. 52 comma 5 lettera b del D.Lgs. 446/1997” e quindi di essere o una società in house a capitale pubblico locale o un soggetto privato di cui all’art. 53 del medesimo decreto legislativo. Tale requisito avrebbe tagliato fuori dalla possibilità di offrire servizi agli enti locali quei soggetti che pur avendo un know-howinformatico, procedurale e di servizi agli Enti di rilievo, non svolgono l’attività di riscossione incassando direttamente il denaro o assumendo le attività in concessione, ma agiscono quali “service” senza sottrarre all’Ente la propria funzione pubblica.
Tale assunto è stato corretto dalla Suprema Magistratura Amministrativa con la Sentenza che ci occupa. Infatti, laddove non vi sia il trasferimento della pubblica funzione e laddove le attività non siano assunte in concessione la suddetta iscrizione all’Albo non può considerarsi necessaria. ”L’eventuale previsione contenuta nella lex specialis della obbligatorietà della iscrizione all’Albo con riferimento alle attività di mero supporto darebbe luogo alla illegittimità della stessa disciplina di gara per evidente sproporzione”
Tale orientamento era peraltro già stato condiviso dall’ANAC con i pareri del 27 maggio 2015 e 22 dicembre 2015. Non possono infatti prevedersi i medesimi requisiti per chi svolge pubbliche funzioni incassando denaro pubblico ed emettendo atti in nome e per conto degli enti e per chi svolge una mera attività di appalto di servizi a cui si possono riconoscere esclusivamente responsabilità di natura contrattuale nei confronti degli enti committenti.