Con la Risoluzione n. 1/DF-Prot. N.3946 del 17 febbraio 2016, la Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale delle Finanze, dopo i primi chiarimenti del 29 gennaio 2016 alla CNA, ha dato risposta ad ulteriori dubbi interpretativi insorti in merito all’applicazione della norma agevolativa dell’articolo 1, comma 10, della Legge di Stabilità 2016.
Nel punto 1, vengono illustrati il quadro normativo e l’ambito della potestà regolamentare dei Comuni, i quali non potranno più prevedere l’equiparazione all’abitazione principale dell’immobile concesso in comodato, ma solo stabilire un’aliquota agevolata non inferiore allo 0,46 per cento.
Il punto 2 della Nota riguarda la registrazione dei contratti di comodato. Viene precisato che, nel caso dell’atto nella forma scritta, la registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dello stesso, ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. n.131/1986 con imposta in misura fissa di euro 200,00. Per i contratti verbali, si chiarisce che la Legge di Stabilità 2016, nel richiedere espressamente la registrazione ha inteso estendere a tale fattispecie l’adempimento ai fini dell’agevolazione, tramite la presentazione del modello 69, con l’indicazione “contratto verbale di comodato” avendo riguardo alla data di conclusione del contratto.
Nel punto 3 si forniscono chiarimenti in ordine alla norma che condiziona l’agevolazione al possesso di “un solo immobile”, precisando che la disposizione deve sempre e solo intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo, concetto valido anche per il possesso delle pertinenze, secondo quanto stabilito nell’articolo 13, comma 2, del D.L.n.201/2011.
Nel punto 4, infine, viene data risposta ai dubbi insorti circa la determinazione delle quote della TASI, precisando in primo luogo che il comodatario, dovendo adibire l’immobile a propria abitazione principale, non deve corrispondere la TASI, esclusa sia per il proprietario che per l’occupante ai sensi dei commi 639 e 669 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità. Per il comodante, il versamento della TASI, ove dovuta, una volta ridotta la base imponibile del 50 per cento, sarà eseguito nella percentuale stabilita nel Regolamento del Comune e, nel caso questa non sia stata determinata nel Regolamento, in misura pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo.