Il decreto ministeriale del 24 febbraio 2016 recante le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai nuovi tributi locali caratterizzati dalla compresenza della quota erariale e dall’utilizzo della delega di pagamento F24, è stato pubblicato nella GU del 14 aprile 2016. Nello stesso giorno il Mef ha emanato la preziosa circolare n. 1/DF/2016 nella quale illustra e approfondisce le singole casistiche e i tempi di azione.
Le nuove regole esplicano le norme contenute dai commi 722 a 727 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 dedicate agli errori commessi con la delega di pagamento F24, dovuti principalmente a versamento a comune incompetente, somme pagate allo Stato ma dovute al Comune e viceversa, oppure a somme versate in eccesso allo Stato di cui il contribuente attende rimborso.
Il principio di base consiste nell’evitare l’esborso di denaro, privilegiando i riversamenti tra enti.
L’articolo 3 del decreto individua due atti d’impulso del contribuente: l’istanza di rimborso e la comunicazione. La prima si usa unicamente nel caso di versamenti effettuati in misura superiore al dovuto e che quindi comportano una restituzione di somme, mentre la seconda è finalizzata ad attuare un trasferimento di somme tra enti considerando il cittadino adempiente nonostante l’errore commesso. Pertanto, nel caso in cui il cittadino abbia versato un importo finale corretto ma errando la distribuzione tra comune e stato, la fattispecie è analoga a quella del versamento a ente incompetente, per cui saranno gli enti stessi a regolare le restituzioni con riversamento.
Confermato, all’articolo 4, altro importante principio secondo cui grava anche sull’ente locale l’onere di attivare l’istruttoria e i conseguenti provvedimenti sulla base delle evidenze emerse nell’ambito dell’attività di controllo. Da questo punto di vista, non è necessaria l’istanza di del cittadino ben potendo l’ente attivarsi d’ufficio.
Di grande rilievo la previsione dell’articolo 5 secondo cui lo Stato effettua il rimborso della propria quota riconosciuta indebita su istruttoria dal comune in quanto soggetto competente alla gestione di tutto il tributo.
Il decreto ufficializza la possibilità che, anche l’ente locale, possa autonomamente procedere al rimborso della quota erroneamente versata allo Stato, dandone poi comunicazione al ministero per le regolazioni. Non è un obbligo per l’ente ma una facoltà. Si tratta di un’apertura importante, destinata ad essere invocata dai contribuenti come strada più rapida e sicura rispetto a quella ministeriale e che allo stesso tempo, pone al riparo quei comuni che già hanno eseguito dei rimborsi sostituendosi allo Stato.
Il canale per la trasmissione delle informazioni, da rendere in modalità esclusivamente telematica, sarà il Portale del federalismo fiscale che, a tal fine, sarà dotato di apposita applicazione disponibile, stando alle indicazioni contenute nella circolare ministeriale, dal 28 aprile 2016. Sui tempi delle procedure, sia di conclusione delle istruttorie sia di invio dei dati, il decreto è molto stretto.
Il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite per errore di codice catastale, dovrà avvenire entro centottanta giorni dal momento in cui l’ente ne è venuto a conoscenza. Stesso termine per la conclusione dell’istruttoria delle istanze e delle comunicazioni garantendo contestuale comunicazione al contribuente. La trasmissione degli esiti delle istruttorie deve tener conto della fase a regime e della fase transitoria che si apre con la pubblicazione del decreto. Il regime ordinario prevede la trasmissione entro sessanta giorni dall’emanazione del provvedimento di rimborso o dalla comunicazione al contribuente. Mentre per quanto riguarda le istruttorie già concluse fino ad oggi, l’invio delle informazioni dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data in cui sarà resa disponibile l’applicazione sul portale e dunque entro il 27 giugno 2016. Non sono ritenuti validi i dati già inviati con modalità diverse da quelle previste nel decreto.
Per le somme che riguardano IMU e Maggiorazione Tares, trattandosi di tributi che incidono sul meccanismo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale, il ministero provvederà alle regolazioni contabili nell’ambito del fondo stesso sulla base delle comunicazioni pervenute entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello di riferimento del FSC.
Per gli uffici dei comuni si tratta di un lavoro intenso che comporta la ripresa delle istruttorie compiute su tutto il pregresso maturato dal 2012. A questo si aggiunge la gestione delle istruttorie Tares, spesso avvenute dai gestori esterni (es. società pubbliche) che si sono occupate dei rimborsi del tributo e della relativa maggiorazione. In ogni caso, le comunicazioni cartacee già trasmesse ai ministeri sui rimborsi della quota Stato hanno avuto un importante effetto di garanzia sia verso il contribuente sia a favore del comune, nell’ attesa di una procedura che si materializza a distanza di quattro anni dalla nascita dell’IMU.
La procedura che viene attuata dal nuovo decreto sembra non riguardare gli errori commessi dalle banche o da altri intermediari finanziari in fase di digitazione dei codici catastali. In tal caso bisogna privilegiare la procedura di correzione da attivare presso la banca per le dovute modifiche.