Relativamente alle sanzioni di natura tributaria, il D. Lgs. n° 472/97, art. 20, comma 1 prevede che l’atto di contestazione ovvero l’atto di irrogazione debbano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi, mentre il c. 3, prevede che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”.
I tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2948 n. 4 del Codice civile), come affermato dalla Cassazione con sentenza del 23 febbraio 2010 n. 4283 per cui: “I tributi locali di cui è causa (tasse per lo smaltimento rifiuti, per l’occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) sono elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una “causa debendi” di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l’utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio dallo stesso concesso; pertanto al relativo credito si applica la prescrizione breve quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4 c.c…Tale termine prescrizionale si applica successivamente alla notificazione della cartella di pagamento per la notificazione della quale, almeno nelle ipotesi relative alla riscossione a mezzo ruolo, si applicano i diversi termini di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 o i termini stabiliti dalle singole leggi d’imposta (è il caso della TARSU. per la quale vigono i termini sanciti dal cosiddetto mini testo unico sui tributi locali).”
Ancora sul punto, la Corte di Cassazione Civile- sez. VI- con l’ordinanza 08/10/2015 n° 20213 ha affrontato la questione circa la prescrizione da applicare ai crediti erariali (fiscali e contributivi/previdenziali), ossia se quella quinquennale (art. 2948 c.c.) o decennale (art. 2946 c.c.) stabilendo che opera la prescrizione quinquennale, laddove il titolo esecutivo sia unicamente costituito dalla cartella esattoriale dell’Ente di Riscossione (ad esempio Equitalia).
Circa la responsabilità dell’Ente di Riscossione che proceda all’esecuzione dell’intimazione fuori dai termini consentiti per legge, si riporta la decisione del Giudice di pace di Atri che, con sentenza n. 140/2013 del 22 febbraio 2013, ha accolto le richieste di un contribuente che si opponeva all’esecuzione relativa a cartella esattoriale Equitalia riferita a contravvenzioni per violazione del codice della strada nonostante fosse decorsa la loro prescrizione, condannando la Prefettura in solido con Equitalia Sud S.p.A. al pagamento delle spese legali così motivando: ” Nel merito si può rilevare innanzitutto l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo delle sanzioni per violazioni al C.d.S. che erroneamente venivano elevate al ricorrente; in secondo luogo erroneamente la Prefettura di Vibo Valentia provvedeva soltanto ad una sospensione della cartella esattoriale, mentre essa, riconosciutane l‘illegittimità, andava annullata. Aggiungasi che l’agente della riscossione è un ente preposto all’incasso dei crediti in base alle leggi e ai regolamenti, ciò previo esame della regolarità dell’ordine impartito dagli enti pubblici richiedenti, nonché valutazione dei limiti entro cui l’ordine stesso può essere eseguito. In particolare Equitalia ha l’obbligo dì controllare la regolarità formale e sostanziale dei ruoli nonché predisporre le cartelle esattoriali ed eseguire la procedura esecutiva seguendo le leggi. In sostanza, Equitalia è obbligata a verificare la reale sussistenza del credito presupposto all’esecuzione od alla misura cautelare; pertanto, la grave negligenza nell’adempimento di questi doveri può dar luogo ad risarcimenti del danno, a titolo di responsabilità per lite temeraria, a causa del mancato uso di un minimo di diligenza e controllo della legittimità dei propri atti”.
Ed ancora in punto responsabilità dell’ente riscossore nei confronti dell’ente impositore, si richiama la pronuncia N°147/2014 del 11/07/2014 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto relativa all’accertamento della responsabilità del concessionario per il mancato introito delle somme iscritte a ruolo a titolo di ICI di cui alla cartella di pagamento, con la condanna di Equitalia a pagare in favore di un Comune una somma di denaro per le imposte non riscosse. Il Collegio ha accolto la domanda così motivando:
“Nel merito, la domanda del comune, nella parte ritenuta ammissibile, risulta fondata. In punto di fatto, si osserva che il comune di Borgoricco ha notificato alla contribuente gli avvisi di accertamento de quibus in data 31.10.2002. In data 21.10.2004, l’Ente pubblico ha provveduto a trasmettere la minuta del ruolo al Concessionario, in data 2.12.2004 il funzionario comunale responsabile ha reso esecutivo il ruolo in questione (ruolo ICI n. 2497/2005) e il 4.12.2004 ha inviato il relativo frontespizio al Concessionario (che lo ha ricevuto in data 6.12.2004, come da ricevuta di ritorno). La contribuente, secondo quanto riferito in atti dal concessionario, risulta deceduta in data 14/12/2004. Il concessionario riferisce altresì (nota prot. n. 196074 del 15/9/2010) di aver effettuato un tentativo di notifica, privo di esito per irreperibilità, in data 02/02/2005 e di aver ricevuto dal comune la certificazione anagrafica del decesso in data 21/5/2005. Orbene, il Giudice tributario, con la sentenza n. 68/05/2012 del 25/09/2012, divenuta definitiva, ha accolto il ricorso del sig. S.L., erede della signora S.R., per intervenuta decadenza dal potere-dovere di riscossione, essendo infruttuosamente scaduto il termine triennale, decorrente dal momento in cui l’accertamento è divenuto definitivo (nella specie il 2.12.2004), previsto dall’articolo 1, comma 161 della legge n. 296/2006. Infatti, il concessionario ha notificato la cartella di pagamento in questione al signor S.L. soltanto in data 28 gennaio 2010. Detto giudicato, pronunziato anche nei confronti del concessionario, pur non costituitosi in giudizio, fa evidentemente stato con riguardo al dedotto e al deducibile, compresa dunque, come puntualmente annotato dalla Procura regionale, la rassegnata ricostruzione normativa del termini di decadenza con riguardo alla fattispecie concreta. Peraltro, la ricostruita successione dei fatti evidenzia indiscutibilmente l’esclusiva responsabilità del concessionario in ordine all’intervenuta decadenza. Infatti, è emerso processualmente che il Comune ha regolarmente notificato gli avvisi di accertamento e ha reso esecutivo il ruolo entro i termini di legge, inviandolo al Comune quando ancora la contribuente era in vita, che non risultano richieste anagrafiche inviate da parte del concessionario al comune, che l’ente pubblico ha comunque trasmesso in data 21/5/2005 (quando ancora la pretesa tributaria non era decaduta) al concessionario una certificazione anagrafica del decesso e che successivamente non risulta documentata alcuna attività da parte del concessionario (che neppure si è costituito nel giudizio tributario) finalizzata alla notifica della cartella di pagamento, fino al 28 gennaio 2010. La domanda va dunque accolta, limitatamente all’importo del tributo, con conseguente condanna del concessionario al pagamento, a favore del comune di Borgoricco, della somma di euro 2.929,44. A detta somma devono aggiungersi la maggior somma tra interessi e rivalutazione fino al deposito della presente sentenza nonché gli interessi legali a decorrere dal deposito e fino all’effettivo soddisfo”.
Per quanto riguarda la responsabilità ed i rapporti tra Comune ed Equitalia bisogna inoltre fare riferimento agli articoli 18 e seguenti del D.Lgs. 112/1999 che disciplinano le dichiarazioni di inesigibilità.
Tra questi preme segnalare l’art. 19 lettera d) che sanziona il comportamento del concessionario per il mancato svolgimento dell’azione esecutiva, diversa dall’espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall’ufficio ai sensi del comma 4 dell’art. 19 cit. La lettera e 9 individua altresì la responsabilità dei concessionario, qualora si ravvisi
“la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell’attività di notifica della cartella di pagamento e nell’ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull’esito della procedura o che non pregiudicano, in ogni caso, l’azione di recupero.”