È stato proposto ricorso per Cassazione avverso la decisione della CTR Piemonte relativa ad un avviso di accertamento ICI di un Comune riferito ad un immobile in corso di ristrutturazione, basata sulla mancata denuncia del contribuente circa le condizioni di inagibilità, ex art.8 del D.Lgs. n. 504/1992.
La ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione da parte della CTR dell’art. 57 del citato decretio istitutivo dell’ICI per avere ritenuto introdotte in grado di appello domande ed eccezioni nuove non proposte in prima istanza, quale lo stato di assoluta inagibilità dell’immobile, al contrario già eccepito in primo grado ed in mancanza dell’istanza al Comune per usufruire della riduzione prevista.
La Cassazione, con la sentenza Sez. V civile n. 18453/2016, pubblicata il 21/9/2016, ha accolto il ricorso ed annullato senza rinvio la impugnata decisione della CTR, con condanna del Comune alle spese, avendo riscontrato che le eccezioni svolte in appello erano già presenti in primo grado.
Riguardo all’applicabilità al caso in questione della riduzione del cinquanta per cento dell’ICI per tutto l’arco temporale, la Suprema Corte ha ritenuto che il Comune fosse a conoscenza della inagibilità in quanto, essendo scaduta la concessione edilizia in data 28/7/1998, l’Ente non aveva concesso alcun permesso edificatorio, per cui pacifica fosse la permanenza dello stato di inagibilità anche se la contribuente non aveva presentato istanza per usufruire del beneficio della riduzione, tanto più che era stata anche accolta dall’Agenzia del Territorio la variazione della destinazione da 04 ad “unità collabente”, quindi non in grado di produrre reddito causa il grave stato di degrado in cui versava