Il Tribunale di Messina ha confermato la decisione del Giudice di Pace di rigetto della opposizione al verbale con cui era stata contestata la violazione dell’art. 7, comma 1, lettere f) e 15) del Codice della Strada (decr. legisl. n. 285/1992) per avere parcheggiato la vettura in area a pagamento senza la esposizione del biglietto di sosta.
Nel ricorso per Cassazione l’utente con il primo motivo ha denunciato la nullità del verbale per la mancanza di attestazione di conformità all’originale della copia notificata, ma la doglianza è stata ritenuta non fondata dalla Corte, con l’ORDINANZA SEZ. VI CIVILE N. 24779/2017, PUBBLICATA IL 19 OTTOBRE 2017, in quanto il verbale è stato redatto con sistema meccanizzato e, quindi, in aderenza a quanto stabilito dall’art. 295 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (DPR n.495/1992) esso viene notificato con il modulo “prestampato” recante l’intestazione dell’Ufficio o Comando e, di conseguenza, è parificato per legge all’originale e le sue risultanze possono essere contestate solo mediante la proposizione della querela di falso.
Con il secondo motivo è stato evidenziato dalla parte ricorrente che nella specie risultava assente la segnaletica orizzontale di colore azzurro prevista per gli stalli a pagamento e che la presenza della segnaletica verticale non era sufficiente ad indicare che la sosta era permessa dietro pagamento della tariffa.
Infondata è stata ritenuta dalla Suprema Corte anche questa doglianza in quanto il Tribunale aveva rilevato che dai documenti prodotti emergeva la presenza di segnaletica stradale indicativa della sosta a pagamento con i parametri – fasce orarie e importo – della tariffa applicata alla sosta dei veicoli, sufficiente a documentare la disciplina dell’area, e ciò in conformità alla giurisprudenza della Corte, secondo cui la segnaletica verticale prevale su quella orizzontale quando quest’ultima risulti contraddittoria o perché siano assenti o sbiaditi i segnali sull’asfalto.
In base alle suesposte considerazioni, il ricorso è stato rigettato.