Il TAR MILANO – SEZ. III – con la sentenza n. 01267/2017, ha dichiarato la propria giurisdizione a decidere sul ricorso proposto da una Associazione di Consumatori (Altroconsumo) che ha chiesto la immediata modifica del testo contenuto nei verbali di accertamento delle violazioni a norme del Codice della Strada, recante la indicazione che
“IL TERMINE DI 90 GIORNI DECORRE DALLA VISIONE DA PARTE DEGLI AGENTI DEI FOTOGRAMMI DELL’AUTOVELOX”.
Ad avviso del TAR, la deroga alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario riguardo ai verbali in questione risiede nel fatto che la predisposizione della modulistica per l’azione degli Uffici non costituisce esercizio della funzione specifica alla quale si applica, bensì esercizio della più generale modalità di standardizzazione e di esecuzione procedimentale della funzione amministrativa, per cui può rientrare nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo.
E’ stata altresì riconosciuta dal Collegio la legittimazione di Altroconsumo a proporre ricorso nell’interesse degli utenti sanzionati, e ciò in virtù dell’articolo 1, comma 4, del decr. legisl. n. 198/2009 il quale prevede tale possibilità.
Nel merito della questione circa la chiara informazione recata nei verbali che i termini di notifica decorrono dal momento in cui l’agente della polizia locale prende conoscenza in ufficio delle foto scattate dalle postazioni automatiche di rilevamento, il TAR ha richiamato la espressa previsione dell’articolo 1 del Codice della Strada secondo cui:
“Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve entro novanta giorni dall’accertamento essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data della violazione”.
Il Collegio ha anche richiamato il disposto della decisione della Corte Costituzionale la quale ha confermato il principio che, salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi, il dies a quo per la decorrenza dei termini non può che essere individuato in quello della commessa violazione. Recependo tale interpretazione, il TAR ha ritenuto che il verbale della Polizia Municipale deve indicare che i termini decorrono dalla commessa violazione e per tale motivo, accogliendo la richiesta di Altroconsumo, ha ordinato al Comune di Milano di procedere antro 90 giorni alla modifica dei verbali in contestazione.