La recente risposta del Mef ad un quesito posto dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato, rappresenta l’ultimo atto della vicenda legata al riconoscimento della riduzione del 50% dell’imponibile Imu e Tasi dovute su immobili concessi in comodato tra parenti in linea retta, entro il primo grado.
L’agevolazione in questione è stata introdotta, come è noto, dalla legge di stabilità 2016 (comma 10-L.n.208/2015) che ha sottratto alla potestà regolamentare dei Comuni la possibilità di assimilazione ad abitazione principale dell’immobile concesso in comodato tra genitori e figli.
In precedenza, e fino a tutto il 2015, era infatti attribuita alla predetta potestà comunale considerare adibita ad abitazione principale l’immobile dato in comodato dal titolare ai parenti in linea retta, entro il primo grado, a condizione che questi la utilizzassero come abitazione principale.
In relazione a tale assimilazione la delibera comunale poteva prevedere:
che la agevolazione si applicasse, ai soli fino Imu, ad immobili iscritti in catasto con rendita non superiore a € 500; ovvero
che il comodatario ed il suo nucleo familiare avessero un reddito, ai fini ISEE, non superiore a € 15.000,00 annui;
Il beneficio in parola si poteva riconoscere relativamente ad una sola unità immobiliare.
In vigenza di tale regime agevolativo si determinavano evidenti ed, a volte, immotivate disparità tributarie, talchè la disposizione recata dalla legge di stabilità ha sanato ogni discrasia ed ha, altresì, delineato il nuovo regime agevolativo anche ai fini dell’applicazione Tasi, in precedenza non disciplinato
In sintesi, la recente normativa prevede che la riduzione del 50% dell’imponibile da assoggettare a tassazione immobiliare competa sotto condizione che il contratto di comodato tra titolare dell’immobile e parenti in line retta :
sia redatto in forma scritta e sottoposto a registrazione a tassa fissa, anche se redatto in forma verbale;
riguardi immobili non classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
il comodatario elegga residenza nell’immobile così acquisito;
il comodante risieda anagraficamente, e dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato e non possegga altri immobili in Italia, ad eccezione di unità adibita a propria abitazione principale.
A tale riguardo è da chiarire che, nelle ipotesi di proprietà di i immobili ad uso diverso da quello abitativo, come ad esempio esercizi commerciali e terreni, competa egualmente l’agevolazione in argomento;
il comodante attesti il possesso dei richiesti requisiti agevolativi in sede di dichiarazione IMU da presentare entro il 30/6/2017 relativamente agli immobili concessi in comodato.
Ai fini della registrazione, da effettuarsi entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione in duplice copia affrancata da due marche da bollo (€ 16 cad.) , il contratto sconta l’imposta di registro in misura fissa (attualmente € 200 da versare con modello F23 codice tributo 109T) e non necessita di ulteriori formalità per la intera durata del rapporto di comodato.
Qualora la registrazione avvenga in ritardo rispetto alla scadenza predetta, oltre all’imposta di registro in misura fissa si applicheranno sanzioni nella misura dal 120% al 240% dell’imposta stessa, oltre alla maggiorazione dei relativi interessi.
Ciò posto ed in relazione all’onerosità della procedura sopra riferita, corre l’obbligo valutare l’ambito di convenienza del ricorso a detto istituto.
Si premette che per i titolari di contratto di comodato già in vigore al 1° gennaio 2016 il ricorso alla agevolazione in argomento si configura come di estrema convenienza in quanto non gravati delle previste imposte di registrazione del contratto.
Viceversa per coloro che in passato non hanno optato per tale definizione occorre effettuare dei precisi calcoli di convenienza che pongano a raffronto, da una parte, gli oneri per il versamento dell’imposta di registro e di bollo (€ 232) e dall’altra il risparmio derivante dall’abbattimento al 50% dell’imponibile Imu/Tasi.; solo qualora l’entità del beneficio tributario superi gli oneri di registrazione sarà conveniente far ricorso alle procedure stabilite dalla legge di stabilità.
Tutto ciò, nella presunzione di permanenza, per gli avvenire, delle agevolazioni ora accessibili.
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