Un Comune ha chiesto all’AGCM se nel caso della gestione in house del servizio dei rifiuti il requisito dello svolgimento dell’ottanta per cento delle attività in favore dell’ente possa essere raggiunto entro sei mesi dall’affidamento, e se il piano economico e finanziario debba essere assicurato da un istituto di credito prima dell’approvazione da parte del Consiglio comunale.
L’Autorità ha ricordato che l’attuale quadro normativo non prevede più l’obbligo della procedura ad evidenza pubblica per l’esecuzione a mezzo di propria struttura dei servizi pubblici locali, ma che la scelta debba comunque essere improntata ai principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenzialità, al fine di garantire la maggiore efficienza, per cui la GESTIONE IN HOUSE è consentita solo in favore di un soggetto in possesso del requisito della TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA, del c.d. CONTROLLO ANALOGO e della ATTIVITÀ PREVALENTE in favore dell’ente affidante.
Ha inoltre fatto presente che la giurisprudenza amministrativa ha condannato gli AFFIDAMENTI CONDIZIONATI in quanto “il sistema della gestione diretta impone che la sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale debba essere garantita al momento dell’affidamento”.
Riguardo al requisito dell’ATTIVITÀ PREVALENTE, l’AGCM ha precisato che l’attuale orientamento giurisprudenziale potrà essere integrato con la possibilità di sanare eventuali irregolarità a seguito della definitiva approvazione del Regolamento di attuazione del Testo Unico delle società a partecipazione pubblica sancita dall’articolo 16, comma 6, della Legge di delega n. 124/2015.
Infine, l’Autorità ha richiamato l’attenzione sul contenuto della Relazione economico finanziaria che l’ente affidante è tenuto ad approvare, che dovrà essere asseverata da un istituto di credito o da società di servizi costituita dall’istituto stesso, ed ha suggerito che nelle more della costituzione e della operatività dei bacini di riferimento venga inserita nel contratto di servizio una clausola espressa che disponga la cessazione del rapporto contrattuale al momento della individuazione del suddetto BACINO D’AMBITO.
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