La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 118 del 22 maggio 2017, ha stabilito che la TASSA AUTOMOBILISTICA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO riveste la natura giuridica di tributo proprio e non di tributo erariale.
La questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 della Legge n. 9/2015 della Provincia Autonoma di Trento, che ha disposto con effetto dal primo gennaio 2015 l’esenzione dalla tassa in questione per i veicoli di età compresa fra i venti anni ed i trenta anni, di interesse storico o collezionistico, od iscritti in appositi registri, purchè non adibiti ad uso professionale, è stata sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. È stato dal ricorrente sostenuto che la tassa avrebbe natura di tributo erariale, oggetto esclusivo della competenza statale a norma dell’art.117 della Costituzione, e non di tributo proprio della Regione ai sensi dell’art. 119, secondo comma della Costituzione.
La difesa provinciale ha sostenuto la inammissibilità ed il rigetto del ricorso nella considerazione che la natura di tributo proprio sarebbe riconosciuta alla Provincia Autonoma di Trento già dalla Legge provinciale n. 10/1998, e che, anche se si trattasse di tributo derivato la Provincia potrebbe disporre esenzioni, in quanto consentite dall’art. 73, comma 1 bis dello Statuto poiché dirette ad incidere su un tributo sui cui importi le Regioni hanno il potere di intervenire nel rispetto della condizione di non incrementare la pressione fiscale rispetto a quella che deriverebbe dalla applicazione dell’aliquota massima consentita.
La Consulta, ritenendo non fondate le questioni sollevate, ha rilevato in primo luogo che con l’art. 4 della Legge Provinciale n. 10/1998 era stata istituita una TASSA AUTOMOBILISTICA PROVINCIALE in luogo della TASSA AUTOMOBILISTICA ERARIALE, pur rimanendo la prima largamente soggetta alla disciplina propria della seconda, in attesa di una organica riforma. Anche se la istituzione del tributo con legge provinciale non può ritenersi risolutiva quanto alla natura giuridica dello stesso, essa costituisce l’inizio di un processo normativo teso verso l’attrazione del tributo nella sfera di competenza provinciale: processo che si è completato in virtù dell’art. 2, comma 107, lettera c) n.1 della Legge n. 191/2011 (Legge Finanziaria 2010) che ha condotto alla modifica dello Statuto con il riconoscimento esplicito di tributo proprio della tassa automobilistica provinciale.