L’avviso di accertamento in rettifica IMU per l’anno di imposta 2013 notificato dal Comune di Battipaglia è stato impugnato dalla società proprietaria di un fabbricato nella considerazione che trattandosi di edificio in costruzione l’atto fosse carente dei presupposti impositivi, cioè la data della ultimazione dei lavori e la utilizzazione dell’immobile. La CPT ha rigettato il ricorso e la CTR ha confermato tale decisione.
Nel ricorso per cassazione, la società ha sostenuto che l’accatastamento costituirebbe solo una presunzione relativa e non assoluta di ultimazione e di utilizzo, suscettibile di prova contraria a carico del contribuente.
La Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza n. 20319/2017, confermando la consolidata giurisprudenza, ha rilevato che in tema di ICI/IMU in virtù del rinvio effettuato dal comma 2, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, ai fini della determinazione della base imponibile dei fabbricati di nuova costruzione, il criterio alternativo previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992 della data di ultimazione dei lavori, ovvero di quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo quando il fabbricato non sia iscritto ancora in catasto, realizzando tale iscrizione, di per sé, il presupposto principale per assoggettare il bene all’imposta. Il contribuente, in sede di impugnativa dell’avviso di accertamento emesso dal Comune non può proporre doglianze relative alla determinazione della rendita, che avrebbero dovute essere proposte con altra causa rispetto a quella relativa alla liquidazione del tributo, con legittimata passiva l’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate).