La Cassazione – Sez. V Civ. – con la sentenza n. 7868, pubblicata il 20/4/2016, si è pronunciata sul ricorso posto in essere da una società concessionaria di una porzione di demanio marittimo nella quale ha realizzato un porto turistico con 648 posti barca, chiedendo con la procedura DOCFA l’accatastamento nella categoria E/9; l’Agenzia del Territorio ha proceduto a rettifica attribuendo all’immobile la categoria D/9, con conseguente ricorso alla CTP ed appello alla CTR che aveva determinato il classamento della categoria D/8, confermando la rendita determinata dall’Agenzia del Territorio.
La Suprema Corte ha ritenuto sufficiente ed adeguata sul piano logico giuridico l’accertamento dell’AT che ha giudicato come la disponibilità dei 9/10 dei posti a natanti privati e la residua parte a natanti della P.A. od in transito non fosse sufficiente a far venire meno la qualificazione commerciale dell’approdo quale porto turistico privato. Ciò anche perché, nella valutazione delle caratteristiche oggettive dell’immobile, essa deve intendersi adattata alle speciali esigenze di una attività commerciale.
Riguardo alla pretesa che gli specchi acquei relativi ai porti turistici ed i posti barca, per effetto dell’articolo 812 del cod,civ. non siano classificabili come beni immobili e, quindi, non censibili catastalmente, la Corte ha affermato che la norma civilistica debba essere interpretata anche alla stregua della normativa fiscale di riferimento (artt. 1 e 10 del r.d.l. n.653/1939), confermando il principio espresso nella sent. N.3166/2015, Sez. VI Civ. – secondo cui
“in virtù della combinazione della normativa fiscale e di quella civilistica, tutte le componenti che contribuiscono ad assicurare ad una unità immobiliare una specifica autonomia funzionale e reddituale nel tempo, sono da considerare elementi idonei a descrivere l’unità stessa ed influenti per la quantificazione della rendita catastale , come confermato dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 1, comma 244, della Legge n. 190/2014”.
È stata altresì richiamata la legittimità dell’attribuzione della categoria D/8 ai porti turistici con posti barca riconosciuta nelle sentenze n. 9018/2014 e 11456/2014.