Sulle Linee Guida dell’ANAC del 28 giugno 2016 relative all’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, il Consiglio di Stato nell’Adunanza Plenaria del 13 settembre 2016, n. 1903, ha espresso il proprio PARERE, riconoscendo in primo luogo che da parte dell’ANAC è stata compiuta una non facile opera di semplificazione delle procedure, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione, pubblicità e proporzionalità.
Il Collegio ha quindi esaminato nel dettaglio il provvedimento, fornendo alcuni rilievi e suggerimenti per una migliore chiarezza del testo, con riferimento agli articoli del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n.50 del 2015).
Riguardo all’oggetto ed all’ambito di applicazione ha rilevato come, ad integrazione del dettato della legge, le linee guida opportunamente specifichino che le stazioni appaltanti possano ricorrere, nell’esercizio della propria discrrezionalità, alle procedure ordinarie in luogo di quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.
Sull’avvio della procedura con la “preliminare indagine semplicemente esplorativa del mercato” viene suggerito di chiarire che questa non vada confusa con la “indagine di mercato” prevista per gli affidamenti superiori ai 40.000 euro fino ai 150.000 euro ex art. 66 del Codice .
In ordine alla selezione per la scelta del contraente, il Consiglio di Stato ha affermato che l’obbligo di motivazione può apparire in contrasto con i valori della semplificazione e della non imposizione di oneri aggiuntivi, con possibili ricadute pregiudizievoli ed un accentuarsi del contenzioso, per cui viene suggerito di sostituire l’avverbio “adeguatamente” con l’avverbio “sinteticamente” nel punto 3.3 delle linee guida
Quanto alla previsione di invitare un numero di operatori maggiore ai cinque del minimo di legge, si ritiene che venga chiarito di invitare almeno dieci soggetti e di esplicitare la facoltà di esclusione automatica nell’invito. Opportuna anche la integrazione della parte relativa alla stipula del contratto, onde consentire la forma semplificata.
Sull’affidamento all’operatore economico uscente, ad avviso del Collegio, appare non sufficiente imporre un “onere motivazionale più stringente” mentre invece dovrebbe darsi conto del carattere eccezionale del riaffido a fronte di una riscontrata effettiva assenza di alternativa.
Alcuni rilievi riguardano la procedura negoziata per lavori di importo pari o superiore ai 150.000 euro, con il suggerimento di maggiori chiarimenti, nelle more di un auspicabile decreto correttivo del Codice, che sopprima il richiamo all’art. 63 nell ‘art. 36, c.2, lettera c) attualmente volto ad ingenerare confusione.
Viene anche segnalata la necessità di una modifica legislativa dell’art. 35, c. 2, lettera a) del Codice che prevede l’adozione della procedura semplificata per l’affidamento diretto adeguatamente motivato “o per i lavori in amministrazione diretta”, ove sarebbe opportuno aggiungere un “anche “ per i lavori in amministrazione diretta, per significare che si tratta di una modalità aggiuntiva e non alternativa.