La controversia, che ha formato oggetto della sentenza di Cassazione n. 26054 del 16 dicembre 2016, concerne l’impugnazione, da parte della società contribuente, degli avvisi d’accertamento e liquidazione per il pagamento dell’ICI per gli anni dal 1999 al 2000; la ricorrente ha evidenziato l’inagibilità degli immobili oggetto d’imposizione, in quanto ancora in corso di costruzione negli anni in contestazione, invocando la riduzione dell’imposta al 50%, D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 8. Il comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme in materia tributaria, con particolare riguardo agli artt. 2 e 8 del d.gs. n. 504/92 , in quanto i giudici d’appello avrebbero ridotto al 50% l’imposta dovuta, trattandosi d’immobile in corso di costruzione, laddove ai fini del presupposto d’imposta ICI (che è l’oggetto della controversia), rileverebbe l’accatastamento del bene e non già il certificato di abitabilità che può essere rilasciato anche successivamente all’accatastamento, come nella fattispecie; infatti, l’accatastamento costituirebbe il momento dell’esistenza dell’immobile ai fini fiscali e, poiché gli immobili oggetto di controversia erano iscritti in catasto dal 1999, senza contestazione avverse, era, pertanto, dovuta tutta l’imposta per come accertata nell’atto impositivo impugnato.
Il motivo di ricorso principale è fondato. È, infatti, principio consolidato della Corte di cassazione , quello secondo cui “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini dell’assoggettabilità ad imposta di fabbricati di nuova costruzione, il criterio alternativo, previsto dall’art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, della data di ultimazione dei lavori ovvero di quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo quando il fabbricato medesimo non sia ancora iscritto al catasto, realizzando tale iscrizione, di per sé, il presupposto principale per assoggettare il bene all’imposta” (Cass. n. 15177/10, 8781/15, ord. n. 5372/09, 24924/08). Nella vicenda, l’immobile risulta pacificamente accatastato dal 1999 e, pertanto, da tale data risulta assoggettabile all’imposta ICI mentre, il certificato di abitabilità non attesta alcuna agibilità dello stesso, ma la sola idoneità-igienico sanitaria del manufatto atta a consentirne l’uso, che non incide, però, sulla sua esistenza (in particolare, ai fini fiscali).