Un fabbricato appartenente al demanio regionale, assegnato all’Associazione Irrigazione Ovest Sesia, che svolge attività di bonifica e di manutenzione dei canali di irrigazione e lo ha utilizzato come CASELLO IDRAULICO, è stato assoggettato dal Comune di Casale Monferrato ad ICI per l’anno 2001, e gli AVVISI sono stati ritenuti legittimi dalla CTP e dalla CTR, la cui sentenza è stata impugnata con ricorso per Cassazione.
La società ricorrente ha lamentato la erronea qualificazione come “concessione amministrativa” del rapporto del consorzio con la Regione, anziché di “mera consegna della detenzione delle aree”, evidenziata dal verbale intercorso nel gennaio 1991, e, quindi, la inesistenza di un diritto reale che avrebbe giustificato l’applicazione dell’imposta.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n.23833/2017 della V SEZ. CIVILE pubblicata in data 11 settembre 2017, ha ritenuto di uniformarsi alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “i beni demaniali nella disponibilità dei consorzi di bonifica per l’espletamento della loro attività istituzionale sono assoggettati all’imposta, ai sensi dell’art.3 del decr. legisl. n. 504/1992, trattandosi di beni non meramente detenuti dai consorzi, ma da questi posseduti in quanto loro affidati in uso per legge in qualità di soggetti obbligati alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere realizzate per finalità di bonifica e di preservazione idraulica”.
Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte ha ritenuto corretta l’affermazione della CTR secondo cui al verbale di consegna del gennaio 1991 deve attribuirsi veste sostanziale di concessione amministrativa traslativa di bene demaniale, stante la sua efficacia espansiva della sfera giuridica del soggetto beneficiario, a fronte dell’assunzione –da parte di quest’ultimo – degli oneri di manutenzione e bonifica con carattere di economicità, perché posti in rapporto ai contributi a tal fine obbligatoriamente riscossi presso gli utenti consorziati.
E’ stato, inoltre, richiamato dalla Corte il principio di legittimità che ha stabilito la inapplicabilità della esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a) del decr. legisl. n. 504/1992 che riguarda gli immobili posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici ivi elencati, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali di questi: tra i citati soggetti non rientra il consorzio di bonifica, sicchè la fattispecie non poteva utilmente essere richiamata nella controversia in esame neppure riguardo al concetto di finalità istituzionale, venendone meno l’ambito soggettivo.
Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato.