La Cassazione – Sez. V Civile – con l’Ordinanza n. 16797/2017 – ha ritenuto assoggettabili ad ICI gli immobili di proprietà dell’Amministrazione Provinciale non direttamente utilizzati per compiti istituzionali, ma affidati a terzi e da questi adibiti ad impianti sportivi, caserma dei vigili del fuoco, corsi universitari e di formazione sanitaria.
La questione è stata sottoposta alla Cassazione con ricorso prodotto dalla Provincia di Terni relativamente ad un Avviso di Accertamento ICI del Comune di Terni per l’anno 2010 per l’annullamento della sentenza della CTR Umbria che aveva ritenuto non applicabile l’esenzione di cui all’art. 7, primo comma, lettera a), del D.Lgs. n 506/1992, trattandosi di immobili affidati a terzi, sia pure per lo svolgimento di attività non commerciali.
Il Supremo Collegio ha ritenuto di uniformarsi all’orientamento espresso dalla copiosa giurisprudenza di legittimità secondo cui:
“in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione prevista dall’art. 7, primo comma, lettera a), del decr. legisl. n. 504/1992, per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti pubblici ivi indicati, spetta soltanto se l’immobile è adibito ad un compito di legge istituzionale riferibile, in via diretta ed immediata, allo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale (e che sarebbe perciò soggetto passivo dell’imposta ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decr. legisl. n.504/1992) e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, cui pure l’ente proprietario abbia in ipotesi l’obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione l’immobile. Restando però del tutto estraneo alle funzioni svolte”.
Né è stata ritenuta applicabile l’esenzione di cui all’art. 7, primo comma, lettera i) dello stesso D.Lgs. n. 504/1992, facente richiamo solo allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Dal momento che la Provincia non è soggetto passivo IRES (art. 74 TUIR) e che, in ogni caso, anche con riguardo a tale ipotesi di esenzione è stato affermato il medesimo principio di necessità di utilizzazione diretta da parte dell’ente possessore.
Circa l’eccezione della Provincia di inammissibilità del Ricorso Incidentale del Comune, in quanto notificato oltre i 60 giorni dalla sentenza della CTR, la Cassazione ha ritenuto di applicare il principio espresso nella sentenza n.23396/2015 secondo cui:
“l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivanti dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l’interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindiili, dall’eventualità che l’accoglimento dell’impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico”.
Quanto alla esclusione delle sanzioni la CTR, ad avviso della Cassazione, non ha fatto corretta applicazione del principio in base al quale
“l’incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua dell’art. 10, comma 3, del decr. legisl. n. 212/2000 e dell’art. 8 del decr. legisl. n. 546/1992, postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, né all’Ufficio Finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione”.
Per le suddette considerazioni il ricorso principale è stato respinto.