Gli interessi moratori maturati per il tardivo pagamento delle fatture non sono configurabili come debito fuori bilancio del Comune.
Questo il parere espresso dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per la Puglia con la deliberazione n. 149/PAR/2015 al quesito posto da un Comune di quella Regione.
La pronuncia conferma il precedente avviso della stessa Corte in base al quale l’assenza di un regolare impegno di spesa comporta che il pagamento sia preceduto dal riconoscimento del debito fuori bilancio, solo qualora ne ricorrano i presupposti nei termini indicati nell’articolo 194, c. 1, lettera e), del TUEL n. 267/2000, cioè che il bene oggetto della fornitura od il servizio acquisito rientrino nell’ambito delle pubbliche funzioni o dei servizi di competenza e ne venga accertata l’utilità per l’ente con il conseguente arricchimento dello stesso. Spetta al Consiglio Comunale, con deliberazione motivata, accertare la sussistenza di tali presupposti.
Nel caso prospettato, non v’è dubbio che non possa riconoscersi spontaneamente la figura di fuori bilancio al debito per interessi moratori, che per sua natura non produce alcuna utilità all’ente.
La Corte osserva però che, scaturendo il contenuto dell’obbligazione degli interessi dal mancato pagamento di un credito certo, liquido ed esigibile del creditore, l’ente debba valutare l’opportunità di giungere ad un accordo transattivo in cui dovranno risultare ben chiare le reciproche concessioni, assumendo tempestivamente l’impegno di spesa e provvedere al tempestivo pagamento, per evitare il proliferare di ulteriori interessi ed il rischio di subire azioni esecutive in sede giudiziaria.