La Corte di Cassazione, con l’ORDINANZA N. 375/2017, si è pronunciata sul ricorso proposto avverso la sentenza della CTR dell’Umbria, relativa ad accertamenti ICI del Comune di Spoleto per gli anni 2005/2008 nei confronti di una società agricola proprietaria di alcuni terreni giudicati edificabili.
La CTR aveva escluso il beneficio dell’art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 504/1992, nei confronti dell’imprenditore agricolo organizzato in forma di società, non ricorrendo la qualità di PERSONA FISICA iscritta negli appositi elenchi comunali.
La Suprema Corte ha rilevato che la CTR non ha svolto una valutazione completa della normativa in oggetto poiché non ha fatto riferimento alle modifiche intervenute nelle disposizioni di cui all’art 2 decr.legisl 504/1992 citato .
In particolare, non è stato preso in esame il contenuto dell’art. 12 della L. 153/1975, nel testo così modificato dall’art. 10 del D.Lgs. n. 228/2001 il quale recita:
“Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività agricola”
e, nel caso di società di persone
“qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale”.
Disattesa anche, nella impugnata sentenza, la nuova definizione dettata dall’art.1 del D.Lgs. n.99/2004, secondo cui imprenditore professionale è
“colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento CE n. 1257/1999, dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per ceno del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale di lavoro”.
Per avere, quindi, la sentenza impugnata, totalmente obliterato le suddette intervenute modifiche normative, la Suprema Corte ha accolto il ricorso , con il rinvio per nuovo esame alla CTR Umbria in diversa composizione, per valutare se agli atti la contribuente abbia fornito idonea prova della sussistenza del requisito soggettivo per fruire dell’agevolazione, non essendo di per sé ostativo lo svolgimento dell’attività agricola da parte di imprenditore agricolo professionale nella forma di società di persone.