È stata impugnata da parte del Comune dinanzi al Consiglio di Stato la decisione del TAR LOMBARDIA concernente l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio ad una concessione per uso della sede stradale con la posa di cavi e tubi interrati.
Il TAR aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulle domande di annullamento degli AVVISI DI PAGAMENTO in quanto devolubili alla competenza del giudice civile, riconoscendo la giurisdizione amministrativa in merito all’impugnazione del Regolamento comunale, annullandolo perché non coerente con il quadro normativo complessivo che disciplina la materia.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.04130/2016, sull’appello del Comune, in primo luogo ha deciso di non accogliere l’eccezione sulla tardiva impugnazione del Regolamento in quanto, per giurisprudenza consolidata, il termine di decadenza decorre non dalla pubblicazione della delibera ma dalla sua presa di conoscenza che, nel caso in questione, coincide con la richiesta del pagamento del canone.
Nel merito, il Collegio ha ricordato che il richiamo del Codice della Strada alla sola sede stradale per la imposizione di un canone patrimoniale non ricognitorio a fronte dell’uso della risorsa stradale, è nel senso della legittimità solo se consegue ad una limitazione o modulazione delle possibilità del suo tipico utilizzo, ma non anche a fronte di tipologie quali quelle della posa di cavi e di tubi interrati, che non precludono la generale fruizione.
Il Consiglio di Stato ha affermato, quindi, il principio che l’utilizzo del sottosuolo stradale, nel caso di specie, non impedisce in alcun modo l’uso normale della strada agli utenti, ed esclude la legittimità del canone di cui all’art.27 del Codice della Strada (d.lgs. n.285/1992).